LA SPESA PER LE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

 

La spesa per tutte le assunzioni a tempo determinato di dirigenti effettuate con i commi 1 e 2 dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e quelle effettuate utilizzando la stessa disposizione per i responsabili e/o le elevate specializzazioni deve essere compresa nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Nei giorni scorsi la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 14 del 3 maggio ha fissato il seguente principio di diritto: ““Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. Ricordiamo che l’inserimento in tale tetto della assunzioni di responsabili, elevate specializzazioni e dirigenti extra dotazione organica (comma 2 del citato articolo 110 del TUEL) si poteva già considerare acquisito in modo consolidato.

La sezione autonomie della Corte dei Conti arriva a tale conclusione sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012. Con tale pronuncia è stato giudicato legittimo il tetto alla spesa per le assunzioni flessibili imposto a regioni ed enti locali. Questa disposizione per la Consulta “lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione .. della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009 .. ciò che rileva .. è la tipologia contrattuale che, ove a tempo determinato, incide ai fini delle limitazioni dalla stessa previste”.

La deliberazione aggiunge che “non osta la innegabile specialità della disciplina normativa afferente alla dirigenza locale” ed ancora che questa specialità “non significa, quasi fosse una automatica conseguenza, che detta normativa sia anche derogatoria dei principi di carattere generale ad essa riferibili. Specialità e deroga sono, infatti, due concetti giuridicamente distinti”.
Altro punto molto importante è il seguente: “nel caso della dirigenza locale a termine, sicuramente la disciplina della stessa è speciale (ne è prova il limite percentuale massimo indicato dal legislatore per poter assumere dirigenti in dotazione organica) e, talvolta, anche derogatoria di norme a carattere generale; ma tale specialità non può spingersi, per via ermeneutica, sino a derogare ad una norma” che ha un carattere generale e che dà applicazione ad obiettivi di carattere generale.

Ecco l’ultima indicazione: “il silenzio della legge è confermativo dell’applicabilità della disciplina generale anche alla dirigenza locale a tempo determinato, derogabile, così come per le altre categorie di personale, esclusivamente ove in regola con quanto richiesto dal legislatore con riferimento ai generali obblighi di riduzione della spesa del personale”.