L’ESONERO DAL PERIODO DI PROVA E LA CONSERVAZIONE DEL POSTO
I dipendenti che sono stato esonerati dallo svolgimento del periodo di prova nel caso di
assunzione presso un altro ente non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
E’ questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 198.
Ricordiamo che la possibilità di essere esentati dallo svolgimento del periodo di prova, ai
sensi del comma 2, dell’articolo 25, del CCNL 16.11.2022 è prevista per il personale che lo
abbia già superato in un’altra amministrazione pubblica per la stessa area e profilo, anche
se in un ente di altro comparto, nonché nel caso di progressioni verticali. Tali possibilità
richiedono il consenso del dipendente.
La tutela della conservazione del posto, di cui al comma 10 del prima citato articolo 25, del
CCNL 16.11.2022, sottolinea l’Aran, per “come espressamente precisato dalla medesima
norma, è garantita al dipendente vincitore di concorso o comunque assunto a
seguito di scorrimento di graduatoria presso altro ente o amministrazione “durante il
periodo di prova”. Per cui siamo in presenza di un requisito che deve essere considerato
come un “presupposto” essenziale per potere dare corso alla tutela.
Lo stesso parere annota conclusivamente che il dipendente che intende mantenere questa
tutela può rinunciare all’esonero dallo svolgimento del periodo di prova, così da effettuarlo
“regolarmente”.