La non assegnazione di obiettivi ai titolari di posizione organizzativa, come ai dirigenti, determina il divieto di erogazione della indennità di risultato. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran e delle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei Conti.

Per l’Aran, sulla base delle previsioni dell’articolo 10, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999, “la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa può essere corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita (organismo di valutazione, servizio di controllo interno) dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel Peg o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente”.

Per cui la mancata preventiva assegnazione degli obiettivi da parte dell’ente fa “mancare il presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato”, presupposto che è per l’appunto “rappresentato dalla preventiva assegnazione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa”.

Per l’Aran infine “la disciplina contrattuale non prevede alcuna ipotesi derogatoria in materia”.