La quinta sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 227 del 25 gennaio 2016, ha stabilito che i bandi di concorso degli enti locali devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, così da garantire una adeguata pubblicità. Siamo in presenza di una tendenza interpretativa consolidata.

Vengono affermati i seguenti principi:

  1. “l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 487 del 1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità – dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della adeguata pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale”;
  2. l’articolo 32 della legge n. 69/2009 non ha modificato tale obbligo;
  3. “la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente”.