La contrattazione collettiva decentrata integrativa non può prevedere che si formino due distinte graduatorie nell’ambito della categoria D, una per i titolari di posizione organizzativa ed una per gli altri. E’ quanto stabilisce la sentenza del Tribunale di Catania n. 3773 del 22 settembre 2015.

Leggiamo testualmente che questa scelta del contratto decentrato “in contrasto con i principi di selettività e di comparazione con gli altri dipendenti appartenenti alla medesima categoria”.
Ed ancora, essa “si palesa illegittima per avere previsto, sottraendo i dipendenti appartenenti alla medesima categoria alla comparazione tra loro (secondo criteri che avrebbero dovuto privilegiare qualità culturali e professionali, l’attività svolta ed i risultati conseguiti)”.

Ed infine questa scelta non trova “alcuna giustificazione, giacchè il conferimento di posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamente di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico. L’istituto appartiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell’inquadramento”.
La sentenza fissa inoltre il seguente importante principio sul terreno processuale, principio che riprende le indicazioni contenute nella pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 14914 del 5 giugno 2008: “avendo la domanda formulate dalla ricorrente contenuto meramente risarcitorio, è da escludere che la sentenza debba essere resa anche nei confronti del dipendente che si sarebbe collocato in posizione deteriore ove la ricorrente avesse beneficiato della progressione orizzontale”.

Il risarcimento del danno viene quantificato nella differenza tra le posizioni di progressione economica moltiplicato per il numero di anni che intercorrono “fino all’adeguamento della retribuzione mensile”.

La sentenza non prende posizione sulla possibilità di prevedere graduatorie distinte per le progressioni economiche nelle categorie B e D, sulla base della distinzione tra posizioni giuridiche 1 e 3.