Gli enti possono modificare le proprie scelte organizzative, anche se questo produce dei risultati di limitazione sulle assunzioni a seguito di concorsi già effettuati. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della sezione del Tar del Lazio n. 4191/2019.
La sentenza fissa così le competenze del giudice amministrativo rispetto a quello ordinario in materia di modifiche dell’assetto organizzativo che possono incidere sugli esiti dei concorsi: per “la Suprema Corte di Cassazione anche da ultimo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26596 del 22.10.2018, “spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Il petitum sostanziale della controversia in questione, lungi dal limitarsi a riguardare, semplicemente, il diritto dei ricorrenti ad essere assunti o l’impropria gestione di una graduatoria concorsuale in danno dei soggetti inseriti in essa, come eccepito dall’Amministrazione Comunale, concerne, in verità, direttamente, la legittimità dei provvedimenti adottati dal comune nell’esercizio del suo potere pubblicistico di organizzazione e di scelta dello strumento giuridico più idoneo a far fronte alle sue esigenze di funzionamento e di personale”.