DOMANDA

In caso di mobilità volontaria spetta un assegno ad personam per compensare la eventuale diminuzione del trattamento economico in godimento?

 

RISPOSTA

La Cassazione con la sentenza 15371/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: – “in tema di pubblico impiego, l’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto”, comporta, per i dipendenti trasferiti, l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.

In particolare, l’assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all’assegno “ad personam”… la regola della non riassorbibilità, di cui all’articolo unico comma 226 legge n. 266/2005, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dall’articolo 202 del DPR n. 3/1957 e non al trasferimento da un’Amministrazione all’altra, presupponendo i primi un provvedimento di trasferimento mentre, il secondo è riconducibile alla cessione del contratto, di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile”.