DOMANDA

Nel mese di novembre 2014 risultavo idonea con contestuale approvazione della graduatoria (2° posto) al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D pos economica D1 e nel mese di dicembre 2014 l’ente procedeva all’assunzione del vincitore. Alla data odierna lo stesso ente deliberava per quanto riguarda il piano di fabbisogno triennale confermando un ulteriore assunzione della medesima qualifica, ma con la dicitura “mobilità dipendenti aree vaste” così come dalla L. 190/2014. In riferimento a questo volevo sapere se in caso la mobilità riservata ai dipendenti delle provincie (in sovrannumero) andasse deserta, l’ente dovrebbe bandire nuova mobilità esterna o attingere dalla graduatoria?Le faccio presente che l’ente ha rispettato il patto di stabilità . Inoltre volevo sapere se la parola” vincitore” indicato nella legge succitata comprende anche gli idonei.

RISPOSTA

Allo stato attuale l’ente per gli anni 2015 e 2016 deve assumere esclusivamente dipendenti di enti di area vasta collocati in sovrannumero. Sulla base del DPCM 12 settembre 2015 appare di dubbia legittimità la indizione di una procedura di selezione ancorchè riservata, in quanto occorre attingere dal personale in disponibilità di cui all’elenco contenuto nel portale della FFPP e con le modalità e priorità previste da tale provvedimento. La deroga di cui alla legge n. 190/2014 è limitata esclusivamente ai vincitori e non si estende agli idonei.