La utilizzazione dei resti derivanti dalle cessazioni del triennio precedente non utilizzate non è subordinata al vincolo che queste assunzioni dovevano essere previste nella programmazione del fabbisogno del personale. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 398 del 10 novembre.

Leggiamo che “la formulazione della disposizione introdotta con l’art. 4, comma 3, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 non condiziona la facoltà di utilizzare i resti del triennio precedente ad adempimenti o oneri ulteriori. Invero, l’uso della locuzione “altresì” denota l’introduzione di una regola nuova e ulteriore rispetto alle possibilità assunzionali consentite sulla base della regola già introdotta dall’art. 3, comma 5, del DL 24 giugno 2014, n. 90 nella precedente formulazione, sopra richiamata”.