La utilizzazione delle quote assunzionali del triennio precedente non utilizzate è possibile, senza che sia necessario che queste assunzioni fossero previste nel programma del fabbisogno del personale dell’anno in cui sono maturate. E’ quanto ricaviamo dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 63 dello scorso 24 marzo.
Ecco i sui punti salienti:

  1. “le limitazioni introdotte sono finalizzate unicamente alla riduzione o al contenimento della spesa per personale. Ne consegue che tale risparmio, nell’ammontare complessivo previsto anno per anno, resta già conseguito e pertanto tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riutilizzo dei resti assunzionali non ancora utilizzati”;
  2. “con riferimento alle assunzioni dell’anno 2016, le facoltà assunzionali rinvenienti dalle cessazioni intervenute nel 2015 (anno precedente) dovranno essere destinate all’espletamento delle procedure di mobilità del personale soprannumerario delle province.. Unicamente a seguito dell’esaurimento di tali procedure la facoltà di assunzione sarà limitata al tetto del 25% della spesa del personale cessato nel 2015”;
  3. “la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente .. in virtù di quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie nella pronuncia n.28 del 2015, va inteso in un’accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013-2015”;
  4. “le quote di turn-over a tal fine disponibili, sono da considerare solo quelle relative all’anno 2013”, mentre “le facoltà assunzionali liberate dai cessati negli anni successivi (2014 e 2015), dovendo dunque essere destinate prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province”;
  5. “a tal fine non sarà possibile utilizzare gli eventuali “resti” rinvenienti dagli anni 2011 e 2012, poiché non rientranti nel “triennio precedente” all’annualità di assunzione, da intendersi in senso dinamico”.