Le sanzioni disciplinati più gravi devono essere adottate a pena di nullità dall’ufficio per i procedimenti disciplinari e non possono essere irrogate da un organo di governo. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 24731 del 4 dicembre 2015.

Essa detta il seguente principio di diritto, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali: “anche le Camere di commercio, al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, devono individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, in tal modo dovendosi coordinare la disciplina prevista dalla legge n. 580 del 1993 con il disposto generale di cui all’ art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell’ art. 55, comma 4, D.Lgs n. 165 del 2001. Pertanto, il procedimento disciplinare per l’irrogazione di un licenziamento instaurato e gestito dalla Giunta camerale è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza, senza che possa portare ad un diverso risultato l’art. 14, comma 5, della legge n. 580 del 1993 (nel testo antecedente la modifiche di cui al D.Lgs n. 23 del 2010, applicabile nella specie ratione temporis), trattandosi di norma si carattere recessivo rispetto all’art. 19, comma 1, della stessa legge n. 580 cit., il quale, con rinvio recettizio, stabilisce che al personale delle Camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29” (oggi D.Lgs n. 165/2001).

Ed inoltre occorre aggiungere la seguente considerazione: “nel pubblico impiego privatizzato tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza”.