Le graduatorie per le assunzioni a tempo parziale per assunzioni a tempo pieno non
possono essere utilizzate in quanto le stesse non sono tra loro omogenee. E’ questo il
principio affermato dalla sentenza del Tar di Reggio Calabria n. 354/2022.
“Non può predicarsi alcuna equipollenza né ontologica né funzionale tra impieghi a tempo
pieno e a tempo parziale, in quanto il “part-time” è eccezionale, non si presume mai,
richiede una espressa previsione, a partire dal contratto individuale”. Ed ancora “risulta
irrilevante, ancorché non tradotto in un espresso motivo di impugnazione, il tema della
disponibilità da parte dell’interessato alla trasformazione ex post del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, dal momento che la valutazione sulla omogeneità tra i posti
della graduatoria da cui attingere e quelli da coprire va effettuata a monte, in base alla lex
specialis e non certo a valle a seconda della posizione del singolo, riverberandosi
altrimenti-questa sì- in una procedura effettivamente discriminatoria che non rimuoverebbe
le differenze sostanziali rinvenibili tra concorsi per impieghi part time e full time”.
Leggiamo conclusivamente che “sul fronte della giurisprudenza- amministrativa e
contabile- che si è occupata della problematicità dello scorrimento delle graduatorie di altri
Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5011/2014; Id. n. 2153/2015; nonché Corte dei Conti
Campania, n. 161/2018, Corte dei Conti Puglia, n. 168/2018), si è ormai pacificamente
riconosciuto che la stessa omogeneità debba sussistere anche per ogni altro elemento
che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a
concorso), come il regime giuridico dei profili, ivi comprendendo il diverso statuto che si
lega ai rapporti di lavoro “a tempo pieno” e a “tempo parziale” (avente riflessi anche sulla
partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti-v. deliberazione della
Corte dei Conti sezione controllo Umbria n.124-2013 e Corte dei Conti sezione controllo
Veneto n. 189/2018)”. La sentenza dà conto che si registrano “alcune posizioni
apparentemente dissenzienti (cfr. TAR Campania-Salerno sez. II n. 680/2021)
sull’irrilevanza del diverso regime giuridico (“full time” o “part time”) delle posizioni
lavorative ai fini dell’utilizzazione delle graduatorie”.
“Le graduatorie poste a confronto del ricorrente (non sono quindi tra di loro comparabili,
non presentando, come motivatamente apprezzato dall’atto impugnato, il requisito
dell’omogeneità, atteso che l’una (quella relativa al concorso bandito dal primo ente, nel
quale il ricorrente si è classificato quarto) attiene ad un posto part-time, e l’altra (quella alla
quale il Comune ha attinto nel caso in esame) ad un posto full-time”.