Lo scorrimento di graduatorie di altro ente è un atto gestionale e richiede che
l’amministrazione si sia data preventivamente dei criteri, mentre non è indispensabile che
l’intesa sia raggiunta necessariamente prima della indizione del concorso e/o prima della
sua conclusione. Vanno in questa direzione le indicazioni contenute nella deliberazione
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 290/2019.
In premessa viene ricordato che “la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la
modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola
generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso un’eccezione che richiede un’apposita e
approfondita motivazione, al fine di dare conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e
delle preminenti esigenze di interessa pubblico”; in questa direzione l’articolo 91 del d.lgs.
n. 267/200.
La prima indicazione della deliberazione è la seguente: “la determinazione del momento
del perfezionamento dell’accordo è strettamente correlata alla necessità di non
pregiudicare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa dell’ente che ne
intende usufruire e ciò anche al fine di evitare che l’utilizzazione di graduatorie non proprie
sia fonte di azioni arbitrarie e illegittime, finalità esattamente contraria a quella perseguita
dal legislatore”.
Sono strettamente connesse le seguenti indicazioni, che si devono ritenere consolidate
nei pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti: “l’ente che intende utilizzare le
graduatorie di altra amministrazione deve previamente: 1) predeterminare i criteri
(nell’ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor
meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i
quali è possibile accordarsi; 2) valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da
ricoprire (categoria, regime giuridico ed eventualmente profilo) con la graduatoria che si
vuole utilizzare; 3) garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria
nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001
e quindi ma solo conseguentemente la disponibilità della dotazione organica”.
Viene chiarito subito dopo che “rimane di competenza dell’amministrazione, al momento
della programmazione delle assunzioni, in base alle facoltà assunzionali vigenti o dei tetti
di spesa, verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica da
esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo della dotazione di spesa
potenziale. Restano inoltre impregiudicati tutti i vincoli assunzionali vigenti”, nonché la
necessità di rispettare tutti i vincoli procedurali esistenti.
Altra considerazione assai importante è la seguente: “per quanto riguarda le forme
dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che
valorizzino l’autonomia dell’ente”. Ed ancora che le norme non fanno “alcun riferimento a
convenzioni ex articolo 30 TUEL, ma unicamente ad un accordo, il che implica che l’intesa
tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da
perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente
non pubblicistici, a disposizione”.
Infine, viene evidenziato che le disposizioni contenute nella legge n. 145/2018 “sembrano
avere invertito la tendenza, rispetto al favor del legislatore, per l’utilizzo delle graduatorie
vigenti mediante il loro scorrimento”. Per cui, viene tratta la conclusione che, “nel rispetto
di tutti i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, rimane di
esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del caso concreto in
merito all’esistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzazione di graduatorie di
concorso o di selezione pubblica di altro ente, tramite scorrimento delle stesse,
garantendo l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi
di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità”.