Lo scorso 4 aprile è stata firmata tra l’Aran e le organizzazioni sindacali la “Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018)”.

Con una dichiarazione congiunta allegata alla intesa è detto che “le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi”.

I quattro comparti sono i seguenti: Comparto delle Funzioni centrali; Comparto delle Funzioni locali; Comparto dell’Istruzione e della ricerca; Comparto della Sanità.

Nel comparto delle funzioni locali entrano i dipendenti delle seguenti amministrazioni: Regioni a statuto ordinario e Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

I dirigenti sono accorpati in 4 aree. In quella delle funzioni locali sono compresi anche i segretari comunali e provinciali ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità.

Infine, sono disposte le seguenti disposizioni, valide soprattutto per la fase di prima applicazione:

  1. il contratto nazionale “è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare  regolamentazione”,
  2. per i comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, è prevista la possibilità di dare corso da parte delle organizzazioni sindacali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva della intesa, a “dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate”. La ratifica da parte degli organismi statutari di tali organizzazioni può intervenire anche entro il 31 dicembre 2017. Non vi sono conseguenze sulle RSU attualmente in carica.