L’Istituto ha dettato le regole per l’applicazione del d.lgs. n. 105/2022 in tema di congedi di
maternità e paternità con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 “Decreto legislativo 30
giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29
luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare
per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale”.
Con riferimento al congedo di paternità, ci viene detto che “il padre lavoratore dipendente
si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili
anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data
presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita”, con fruizione anche nel caso di
morte del figlio ed anche durante il congedo di maternità e compatibilità “con la fruizione
(non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28”. Vengono
illustrate le modalità di comunicazione e le regole sul trattamento economico e
previdenziale.
Leggiamo testualmente che, “a differenza della previgente disciplina prevista per il
congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n.
92/2012, e successive modificazioni, il nuovo congedo di paternità obbligatorio: può
essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi
successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo”.
Con riferimento ai periodi indennizzabili di congedo parentale, si chiarisce che sono i
seguenti: “alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del
bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo
indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno
(e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di
adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro
genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore
periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo
complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Restano, invece,
immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori .. ossia: la madre può fruire di
massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6
mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non
inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia
in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente
massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si
astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i
primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento”
Il messaggio chiarisce infine che dal “dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei
congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con
richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando
successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS”.