Le PA non possono estendere i soggetti cui erogare i compensi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti: lo dice la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 52/2017.
Ecco le indicazioni:
La novella “individua espressamente i soggetti tra cui può essere ripartito il fondo (RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche tassativamente elencate nel comma 2 e i loro collaboratori) e specifica che detto personale per fruire dei benefici deve comunque avere effettivamente svolto le suddette funzioni. Non è pertanto possibile e non trova alcun fondamento normativo una diversa interpretazione della norma che tenda in qualche modo ad ampliare le attività, inserendone altre diverse da quelle tassativamente elencate, e conseguentemente ad aumentare il novero dei soggetti beneficiari. I dipendenti diversi da quelli indicati dalla norma e che non hanno svolto le funzioni tecniche parimenti individuate dalla stessa norma, benché svolgano attività comunque connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono essere incentivati utilizzando soltanto gli ordinari istituti contrattuali e le relative risorse finanziarie stanziate in base alle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro”;
la incentivazione delle funzioni tecniche si applica anche agli appalti di forniture e servizi, indicazione che ricordiamo essere stata formalizzata dal decreto correttivo del codice sugli appalti, con l’aggiunta della condizione per cui ciò richiede che sia individuato il direttore dell’esecuzione.