L’adozione del regolamento, l’inserimento delle risorse finanziarie del fondo, la loro
ripartizione per singolo appalto con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
integrativa decentrata, l’essere l’impegno di spesa assunto a valere sulle risorse già
accantonate nel quadro economico dell’appalto e la liquidazione dell’incentivo sia
preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente: sono queste le
condizioni per la erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche dettate dalla
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-
Romagna n. 43/2021
La prima indicazione è la seguente: “l’approvazione del regolamento comunale non è
determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente
dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è
condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la
definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle
funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione
decentrata integrativa .. il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad
integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso
incentivante”.
Sull’inserimento nel quadro economico di uno specifico accantonamento, leggiamo che ciò
“rappresenta una scelta discrezionale e prudenziale dell’ente, al quale compete la
decisione se procedervi o meno, anche nell’ottica di prevenire possibili contenziosi che
potrebbero essere instaurati dal personale avente astrattamente titolo all’erogazione degli
incentivi e che potrebbe risultare ingiustamente penalizzato a causa di un eventuale
ritardo dell’ente nell’adozione del regolamento. L’ente locale, dunque, nelle more
dell’approvazione del regolamento e della stipula del contratto decentrato, può, in
attuazione dell’art. 113, accantonare risorse nel fondo entro i limiti massimi previsti dalla
legge, a sostegno finanziario degli incentivi tecnici, ma non può provvedere all’impegno di
spesa né alla liquidazione del compenso, in quanto tali operazioni presuppongono la previa
ripartizione tra gli aventi diritto”. Di conseguenza, si “ritiene corretto che la provvista degli
incentivi per funzioni tecniche venga predeterminata nei quadri economici dei singoli
appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la
realizzazione dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto
dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici”.
Sulla effettuazione dei pagamenti, leggiamo che “l’imputazione della spesa relativa agli
incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa
divenga esigibile.. è rilevante, ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo
svolgimento dell’attività”.
Sul terreno contabile, “l’impegno deve essere registrato con imputazione all’esercizio in
corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in
bilancio e tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio
bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”,
categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c”, voce del piano dei conti finanziario
E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)”.
Infine, viene ricordato che “l’incentivo è erogabile in relazione ad attività effettivamente
svolte rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio devono poter acquisire
elementi utili a disporre l’accertamento propedeutico alla corresponsione dell’incentivo,
ove spettante”.