I contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dell’Umbria sulla possibilità di incentivare gli appalti per le manutenzioni sono stati risolti positivamente, ma in presenza di una significativa complessità, dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2019. Tale pronuncia ha dettato il seguente principio di diritto, quindi vincolante per i pareri delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile: “gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità”.

Il dubbio è nato perché il D.Lgs. n. 50/2016, a differenza delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per come modificato dal DL n. 90/2014, non esclude espressamente le manutenzioni dal suo ambito di applicazione. Si ricorda che la stessa sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 10/2016, che faceva riferimento alle regole dettate dal D.Lgs. n. 163/2006, aveva escluso la possibilità di incentivare il personale per le manutenzioni.

Eccone i tratti caratterizzanti. In primo luogo, ci viene ricordato che siamo in presenza di una nuova disposizione e che essa “non è sovrapponibile con l’incentivo per la progettazione” di cui alla precedente normativa; in altri termini è chiaro che siamo in presenza di una “discontinuità” essendo nettamente diverse le finalità. Oggi il legislatore vuole premiare “una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell’esecuzione anche dei contratti pubblici di appalto di servizi e forniture”, per cui questi incentivi “si configurano non più solo come spesa finalizzata ad investimenti, ma anche come spesa di funzionamento e dunque come spesa corrente”, conclusione a cui spinge anche la successiva scelta legislativa di imputare “gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche allo stesso capitolo di bilancio che finanzia i singoli lavori, servizi e forniture, in modo che l’impegno di spesa vada assunto, a secondo della natura, nel Titolo I o nel Titolo II dello stato di previsione del bilancio”. Nella stessa direzione va la mancata riproposizione del divieto di incentivare le attività connesse alle manutenzioni.
La seconda indicazione è sintetizzabile nella differenziazione delle manutenzioni in relazione al loro grado di complessità. Ci viene detto che “è possibile realizzare in astratto tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’articolo 113, anche se in concreto le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità”. Invece, “per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa il più delle volte o dall’assenza di un progetto da attuare o perché l’amministrazione procede all’affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato”.

La terza indicazione è così sintetizzabile: “le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano necessarie per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. L’attività manutentiva pertanto deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinchè il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando in tal modo l’efficienza e l’efficacia della spesa”.