Ai dipendenti utilizzati con scavalco di eccedenza spettano i compensi previsti dal CCNL
del personale degli enti locali, ivi compreso l’eventuale compenso per il conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa, se è stato instaurato un rapporto di lavoro
subordinato. E’ questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 80/2022.
Leggiamo che il compenso da erogare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni trova il proprio riferimento nella contrattazione collettiva nazionale e decentrata (per il salario accessorio), oltre che nella legge.

E evidente l’impossibilità di erogare legittimamente una duplice e differente forma di retribuzione allo stesso dipendente per le medesime ore lavorate presso enti diversi.

In un’ottica di valorizzazione del merito, ciascun ente deve operare la graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa (non del dipendente), con conseguente assegnazione della retribuzione di posizione delle PO ricompensa nel range tra i 5.000 e i 16.000 euro, la disposizione dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del pubblico impiego non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dall’ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizione che siano presenti tutti i requisiti voluti
dal legislatore. Così come è discrezionale la valutazione di concedere la autorizzazione
laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell’attività presso
l’ente di appartenenza e non interferisca con i compiti istituzionali, ferma restando la
volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi. La retribuzione, a
fronte di una attività lavorativa ulteriore (anche di tipo differente) svolta nel comune con
popolazione fino a 5.000 abitanti (o negli altri enti previsti dalla normativa in oggetto) deve necessariamente rispettare i vincoli e i parametri stabiliti dai contratti collettivi di
riferimento.