Le amministrazioni possono erogare gli incentivi per le funzioni tecniche per attività svolte
prima della modifica legislativa sulla base di un regolamento adottato oggi a condizione
che le relative somme siano state accantonate e che i lavori sono stati avviati in pendenza
della normativa successivamente modificata. In questa direzione vanno le indicazioni
contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16/2021.
Essa detta il seguente principio di diritto: “ove una amministrazione locale abbia omesso di
adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis
(legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla
distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella
normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei
limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative
agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in
vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del
principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al
momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente
inapplicabilità dello ius superveniens. Una cristallizzazione normativa del suddetto
principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una
lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a
conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento
degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus
regit actum”.