LEGGE DI STABILITA’ 2011

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Comma 6 Definizione dei criteri di erogazione delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale
Comma 7 Criteri per la erogazione delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale
Comma 23 Erogazione alla SOSE ed all’IFEL delle risorse necessarie per la definizione dei costi standard ai fini dell’avvio del federalismo fiscale
Comma 59 Istituzione del Fondo per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori
Comma 60 Possono accedere al Fondo per accelerare i pagamenti dei comuni, quelli che hanno rispettato il patto di stabilità negli ultimi 3 anni e che hanno un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale
Commi da 64 a 82 Aumento delle sanzioni per il gioco clandestino ed intensificazione dei controlli, anche attraverso uno specifico piano straordinario, nonché mappatura delle slot machine.
Comma 84 Interventi straordinari per le aree dell’Umbria terremotate nel 2009
Comma 87 Applicazione dei vincoli dettati dal patto di stabilità per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e per le province
Comma 88 Per la determinazione del saldo finanziario si applicano i seguenti coefficienti alla media della spesa corrente 2006/2008:

–        province, anni 2011, 2012 e 2013: 8,3%, 10,7%, 10,7%;

–        comuni, anni 2011, 2012 e 2013: 11,4%, 14%, 14%

Comma 89 Determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali in termini di competenza mista: somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti
Comma 90 Dal 2011 i comuni e le province raggiungono il patto di stabilità se realizzano un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a 0: questo è il vincolo di carattere generale
Comma 91 Per il contenimento della spesa pubblica gli enti locali soggetti al patto di stabilità devono conseguire negli anni 2011, 2012 e 2013 un saldo finanziario non inferiore al valore previsto dal comma 88 diminuito del taglio dei trasferimenti previsto dal DL n. 78/2010: questo è il vincolo di carattere specifico per ogni ente locale
Comma 92 Nel 2011 il saldo finanziario specifico per ogni ente locale è ridotto del 50% se la differenza tra le modalità di calcolo previste dalla legge di stabilità e quelle previste dal DL 112/2008 è positiva; se invece tale differenza è negativa, vi è un aumento del 50%
Comma 93 Entro il mese di gennaio, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato città, per l’anno 2011 possono essere allentati i vincoli dettati dal patto di stabilità entro il tetto massimo di 480 milioni di euro, anche al fine di garantire il rispetto di vincoli internazionali e di assicurare una ripartizione equa dello sforzo richiesto agli enti locali
Comma 94 Sono escluse dal patto di stabilità le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sia di parte corrente che in conto capitale sostenute per l’applicazione delle ordinanze della Protezione Civile. Tale esclusione opera anche nel caso di spese pluriennali.
Comma 95 Gli enti che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità per le risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile devono, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, comunicare alla Protezione Civile l’elenco delle spese sostenute distinte tra parte stabile e variabile
Comma 96 Sono esclusi dal patto di stabilità gli oneri sostenuti dagli enti locali per la realizzazione dei cd grandi eventi
Comma 97 Sono esclusi dal patto di stabilità i finanziamenti provenienti dalla UE, anche in via indiretta ed anche se disposti in un arco pluriennale e le relative spese sostenute dagli enti locali. Non sono escluse le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali
Comma 98 Nel caso di riconoscimento della UE di somme inferiori a quelle escluse dal patto, occorre provvedere a tale inserimento nel corso dell’anno. Se la comunicazione è effettuata negli ultimi 4 mesi, il recupero può essere fatto anche nell’anno successivo
Comma 99 Sono escluse dal patto le risorse destinate al finanziamento degli investimenti degli enti locali commissariati, sulla base delle previsioni di cui alla legge finanziaria 2007, anche se sostenute in un arco pluriennale e le relative spese in conto capitale sostenute.
Comma 100 Sono escluse dal patto di stabilità le risorse provenienti dall’Istat per il censimento generale e quelle destinate al censimento dell’agricoltura, nonché le relative spese sostenute dai comuni
Comma 101 Esclusione dal patto di stabilità degli investimenti sostenuti dai comuni della provincia dell’Aquila in condizione di dissesto fino al totale di 2,5 milioni di euro
Comma 102 Esclusione dal patto di stabilità delle risorse statali e delle spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione dell’Agenzia alimentare europea e per la Scuola per l’Europa, nel limite di 14 milioni di euro
Comma 103 Esclusione per l’anno 2011 delle risorse statali e delle spese sostenute dal comune di Milano per la realizzazione dell’Expo del 2015 nell’ambito del limite di 480 milioni di euro di cui al comma 93 per tutti gli enti locali
Comma 104 Esclusione degli oneri che saranno sostenuti dagli enti locali per l’attuazione del cd federalismo demaniale, nel limite delle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
Comma 105 Continuano ad essere escluse dal patto, negli enti che hanno già applicato tale disposizione, le entrate derivanti dalle alienazioni, per come modificate dal successivo comma 116
Comma 106 Sono abrogate tutte le forme di esclusione dal patto che non sono previste nella legge di stabilità 2011
Comma 107 Il bilancio preventivo dei singoli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e le previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di credito, rispetti il vincolo del patto. Le amministrazioni devono allegare al bilancio un prospetto della gestione della cassa
Comma 108 Viene posto per il triennio 2001/2013 il tetto alla spesa per interessi legati all’indebitamento nella misura dello 8% dei primi 3 titoli delle entrate di parte corrente rispetto al rendiconto del penultimo anno in cui è stata prevista l’assunzione dei mutui
Comma 109 Ogni sei mesi, entro i 30 giorni successivi al periodo di riferimento, tutti gli enti soggetti al patto devono inviare in forma telematica alla Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando lo specifico prospetto, le risultanze in termini di competenza mista. In tale prospetto sono inoltre definite le informazioni relative alla propria condizione specifica rispetto alla applicazione dei vincoli dettati dal patto che le singole amministrazioni devono inviare. La mancata trasmissione di tali informazioni equivale al non rispetto del patto e la mancata comunicazione della condizione di commissariamento per sospetto di infiltrazione mafiosa determina la conseguenza di essere considerati come comune ordinario
Comma 110 Obbligo di trasmissione entro il 31 marzo del documento che attesta il rispetto del patto in termini di competenza mista; tale documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dal responsabile finanziario e dai revisori dei conti. Il mancato rispetto determina la conseguenza di essere considerato ente inadempiente e l’invio in ritardo determina la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo
Comma 111 Se il volume complessivo dei prelevamenti degli enti locali dalla tesoreria statale attesti condizioni non coerenti con gli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria, previa intesa in sede di Conferenza Stato città, possono essere assunti adeguati provvedimenti
Comma 112 Il comune di Roma concorda direttamente con il Ministero dell’Economia i propri vincoli al patto, in modo coerente con i vincoli dettati al complesso degli enti locali. A tal fine entro il 31 ottobre dell’anno precedente, termine spostato per il 2011 al 31 gennaio, presenta una propria ipotesi in cui si dà conto dell’equilibrio della gestione ordinaria; il mancato rispetto di tali vincoli è sanzionato attraverso le regole previste per le amministrazioni inadempienti ai vincoli del patto
Comma 113 Agli enti locali istituiti dal 2008 si applicano le regole del patto dal terzo anno successivo alla istituzione e si assume come base l’anno successivo alla istituzione; a quelli istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base, rispettivamente, quelle del biennio 2006/2007 e del 2008
Comma 114 Gli enti locali sciolti per sospetto di infiltrazione mafiosa sono soggetti al patto a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali
Comma 115 Le informazioni sul monitoraggio semestrale e sul rispetto del patto sono messe a disposizione di Anci, Upi e del Parlamento
Comma 116 Gli enti che hanno raggiunto la soglia minima di 5000 abitanti nell’anno 2008 possono escludere dal patto i proventi derivanti da alienazioni
Comma 117 Nei comuni fino a 30.000 abitanti l’obbligo di dismissione delle società partecipate non si applica a quelle che hanno chiuso in utile gli ultimi 3 esercizi
Comma 118 Negli enti locali che hanno un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente inferiore al 35% sono consentite le assunzioni a tempo indeterminato di vigili urbani entro il tetto delle cessazioni di vigili che si sono verificate e che non sono state coperte. Occorre comunque garantire il rispetto sia del patto di stabilità che del tetto complessivo alla spesa per il personale
Comma 119 Oltre alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al superamento dei vincoli posti dal patto, gli enti che non lo rispettano sono soggetti nell’anno successivo alle seguenti sanzioni:

1.     gli impegni di spesa corrente non devono nel corso dell’anno superarare la media degli impegni dell’ultimo triennio;

2.     divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti;

3.     divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi comprese le cococo, le somministrazioni, le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che costituiscano una forma di elusione di tali vincoli

Comma 120 Negli enti che non hanno rispettato il patto, nell’anno successivo, le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori sono rideterminati in diminuzione del 30% rispetto alla misura in godimento al 30 giugno 2008
Comma 121 Per potere stipulare mutui e prestiti obbligazionari occorre dimostrare di avere rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente; è posto uno specifico divieto per gli istituti di credito
Comma 122 Con decreto del Ministero dell’economia gli obiettivi complessivi posti per il rispetto del patto sono rideterminati per gli enti che hanno rispettato il patto in riduzione in misura pari alla differenza registrata nell’anno precedente tra obiettivi programmati e saldi conseguiti
Comma 123 Fino all’attuazione del federalismo fiscale gli enti locali non possono aumentare le aliquote dei propri tributi, addizionali etc, salvo che per la Tarsu e per quegli incrementi previsti dal DL n. 78/2010 per il comune di Roma
Comma 124 In caso di variazioni legislative, con decreto del Ministro dell’Economia possono essere aggiornati i termini sulle certificazioni e sul monitoraggio
Commi da 125 a 150 Sono dettate le regole per il rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale. Tali disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Comma 126 Sono esclusi dal patto i pagamenti che le regioni effettuano nei confronti degli enti soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Per il calcolo della media degli anni 2006 e 2007 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui agli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali
Comma 132 I vincoli per le singole regioni a statuto speciale sono concordati direttamente con il Ministro dell’economia entro il 31 dicembre. Per l’anno 2011 tale termine è spostato al 31 marzo: in caso di mancata intesa si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario
Comma 133 Il Trentino, le province di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale che gestiscono in via esclusiva le funzioni di finanza locale provvedono a dettare le regole da applicare agli enti locali al fine del rispetto del patto. In caso di mancato accordo si applicano le regole previste a livello nazionale
Comma 138 Le regioni possono autorizzare gli enti locali a peggiorare il proprio saldo con un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente adottano le necessarie e corrispondenti variazioni al proprio obiettivo programmatico di cassa o di competenza. Di ciò occorre dare specifica giustificazione e prova nella certificazione
Comma 139 Il Trentino e le province di Trento e Bolzano possono autorizzare gli enti locali a peggiorare il loro saldo programmatico se migliorano il proprio
Comma 140 Per l’applicazione della possibilità di effettuare compensazioni tra regioni ed enti locali, questi ultimi dichiarano entro il 30 aprile ad Anci ed Upi i propri pagamenti e le regioni entro il 30 giugno comunicano al Ministero, per ogni ente, gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dei vincoli. Nel 2011 tali termini sono fissati al 15 settembre ed al 31 ottobre
Comma 141 Dal 2011 le regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, variare le regole dettate per il rispetto del patto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni legislative per il monitoraggio, le sanzioni e gli obiettivi
Comma 142 Per applicare la possibilità di introdurre variazioni al patto di stabilità le regioni definiscono i nuovi vincoli e li comunicano agli enti locali ed al Ministero. La comunicazione a quest’ultimo deve essere effettuata entro il 30 giugno, unitamente ai necessari elementi informativi; per il 2011 il termine è spostato al 31 ottobre
Comma 143 Alle regioni che si avvalgono della possibilità di autorizzare gli enti locali ad una maggiore spesa in conto capitale si applica un bonus pari al doppio delle somme svincolate a favore degli stessi
Commi da 151 a 159 Disposizioni specifiche riguardanti il patto di stabilità nella regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia
Comma 154 La regione Friuli, i suoi enti locali, le sue ASL ed i suoi enti strumentali costituiscono il sistema regionale integrato, che complessivamente deve rispettare il patto. Nel caso di mancato rispetto risponde la regione.
Comma 155 Gli obiettivi del patto sono assegnati alla regione Friuli; spetta ad essa fissare gli obiettivi per ciascun ente del sistema regionale integrato. In caso di mancata definizione entro il 31 maggio si applicano le regole previste a livello nazionale. Agli enti locali della regione non si applicano le regole dettate dal patto a livello nazionale
Commi da 160 a 164 Norme specifiche per il rispetto del patto di stabilità da parte della regione a Valle d’Aosta