La legge di bilancio 2020 detta nuove regole per la utilizzazione delle graduatorie dei
concorsi. Essa non opera distinzioni tra quelli indetti dallo stesso ente e quelli indetti da
altre amministrazioni, per cui le nuove regole si devono applicare a tutte le graduatorie in
essere. Al riguardo si deve ricordare che la legge di bilancio del 2019 ha soppresso
l’obbligo per gli enti di utilizzare le proprie graduatorie ancora valide. Occorre sottolineare
che l’abrogazione di questo divieto, su cui la legge di bilancio 2020 non interviene, non
sembra determinare comunque in modo automatico la possibilità per le amministrazioni di
dare corso alla indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora valide del
proprio ente. Infatti, principi di economicità, peraltro richiamati dalla stessa legge di
bilancio 2020, suggeriscono di valutare la opportunità di dare corso allo scorrimento delle
graduatorie e la esclusione della utilizzazione di questa possibilità richiede una specifica
motivazione. Ricordiamo che rimane comunque in vigore l’articolo 91, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000, che espressamente vieta lo scorrimento di graduatorie per i posti di nuova
istituzione e/o quelli che derivano dalla trasformazione dei posti esistenti. Norma che, lo
ricordiamo, dalla giurisprudenza è stata ritenuta come una disposizione applicabile a tutte
le PA e non solo agli enti locali.
Le nuove disposizioni abrogano le regole dettate in questa materia dalla legge di bilancio
2019, legge n. 145/2018. La conseguenza è che anche le graduatorie dei concorsi banditi
nel 2019 possono essere utilizzate per scorrimento e non solo limitatamente ai posti che si
rendono disponibili per le cessazioni dei vincitori ed alle selezioni per il personale
educativo e docente degli enti locali, ma per tutti i concorsi. Da sottolineare che non viene
introdotto alcun limite numerico allo scorrimento delle graduatorie, come invece previsto
dalla proposta iniziale del Governo.
Abbiamo termini e condizioni di validità che sono modificate non solo rispetto alle
previsioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019, ma anche rispetto alle
novità introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 101/2019: quindi la terza modifica in
1 anno, considerando peraltro che la legge di conversione del d.l. n. 101/2019 è arrivata
dopo il 30 settembre 2019, data in cui per la normativa previgente scadeva la validità delle
graduatorie approvate tra il 2010 ed il 2013.
Vediamo le nuove regole: per le graduatorie approvate fino a tutto il 2010 non è prevista
alcuna possibilità di utilizzazione, per cui esse sono ormai definitivamente inutilizzabili. Le
graduatorie approvate nel 2011 possono essere utilizzate fino al prossimo 30 marzo;
quelle approvate negli anni compresi tra il 2012 ed il 2017 sono utilizzabili fino al prossimo
30 settembre; quelle approvate nel biennio 2018 e 2019 valgono 3 anni dalla
approvazione e quelle approvate a partire dallo 1 gennaio 2020 valgono 2 anni dalla
approvazione. Si deve chiarire se la limitazione della durata a 2 anni vale anche per gli
enti locali, visto che non è abrogato il comma 4 dell’articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 che
fissa la durata delle graduatorie concorsuali in 3 anni e l’accorciamento della durata è
effettuato tramite la modifica dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, norma che comunque
si applica anche alle amministrazioni locali. Occorre evidenziare che la utilizzazione delle
graduatorie approvate nel 2011 è subordinata alle seguenti 2 condizioni: frequenza
obbligatoria di corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da ciascuna
amministrazione (si deve intendere da ciascun ente che vuole utilizzare una graduatoria
propria o di altro ente) e superamento di un “esame-colloquio” in cui verificare la
permanenza delle condizioni di idoneità, dal che se ne ricava la conclusione della
ampiezza delle opzioni che l’ente può utilizzare nello svolgimento di questa verifica. Si
deve evidenziare che i corsi di formazione devono essere organizzati “nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità ed economicità”, nonché “utilizzando le risorse disponibili
a legislazione vigente”: dal che se ne deve ricavare la conseguenza che gli enti devono
contenere i relativi costi entro la propria spesa per la formazione e che nella scelta delle

relative modalità occorre fare riferimento ai principi di carattere generale che presiedono
alla scelta dei contraenti.