La legge di bilancio detta delle importanti novità per la pubblicità da garantire alle
procedure concorsuali. Occorre subito chiarire che rimane confermato il vincolo a che la
volontà dell’ente di bandire un concorso o di procedere alla assunzione tramite
scorrimento di graduatoria deve essere contenuta nel programma del fabbisogno del
personale, indicando la opzione scelta. Prima dell’avvio delle relative procedure occorre
dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per
l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità, mentre fino al 2021 la
indizione delle procedure di mobilità volontaria è da intendere come una scelta facoltativa.
Rimane confermato il vincolo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi avvisi.
Non vi sono neppure novità sulle procedure concorsuali: le PA non hanno un vincolo di
adeguamento alle previsioni dettate dalle Linee Guida della Funzione Pubblica, ma ciò
appare quanto mai utile ed opportuno.
Le novità riguardano in primo luogo le informazioni che devono essere necessariamente
pubblicate sul sito internet dell’ente. Fino allo scorso 1 gennaio l’articolo 19 del d.lgs. n.
33/2013 prevedeva l’obbligo di pubblicazione del bando, nonché dei criteri di valutazione
che la commissione di concorso si deve dare nella prima riunione (quindi sia per i titoli che
per le prove scritte che per gli orali) e delle tracce delle prove scritte, nonché il vincolo a
pubblicare e tenere “costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso”. Dallo 1
gennaio occorre pubblicare le tracce di tutte le prove (quindi anche degli orali e di quelle
pratiche), nonché le graduatorie finali e le indicazioni sull’eventuale scorrimento delle
stesse. Tali dati, e non più solo l’elenco dei bandi, devono essere costantemente
aggiornati. Nella pubblicazione delle graduatorie finali si raccomanda di prestare la
massima attenzione alla tutela della privacy, per cui i dati sensibili (come ad esempio
l’appartenere ad una categoria protetta) non possono essere oggetto di pubblicazione. Si
deve evidenziare che viene introdotto un nuovo vincolo: gli enti, tramite il Dipartimento
della Funzione Pubblica, dovranno assicurare “la pubblicazione del collegamento
ipertestuale dei dati” pubblicati sui concorsi pubblicati sul sito con quelli che vanno previsti
nelle apposite pagine internet che la stessa Funzione Pubblica deve attivare come banca
dati dei concorsi, dei precari, dello scorrimento di graduatorie sulla base delle previsioni
dettate dall’articolo 4, comma 5, del d.l. n. 101/2013. Le modalità operative saranno
contenute in un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro la
fine del prossimo mese di febbraio, previo parere della Conferenza Unificata. Termine
ovviamente non imperativo e che sicuramente non sarà rispettato.