GLI EFFETTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL JOBS ACT

Di Arturo Bianco

Graduale superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, semplificazione delle procedure burocratiche connesse alle assunzioni, ampliamento dell’ambito di applicazione dell’ASpI (cioè del trattamento economico dei disoccupati), possibilità di utilizzazione dei lavoratori che fruiscono di trattamenti economici integrativi da parte delle PA per finalità sociali senza che ciò debba determinare aspettative di assunzione, riordino delle funzioni amministrative nelle politiche attive del lavoro, razionalizzazione delle attività ispettive e revisione delle regole attualmente in vigore nella tutela della maternità e per la migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Sono queste le principali novità che producono effetti per gli enti locali contenuti nella legge n. 183/2014, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre.

Sul terreno procedurale la disposizione stabilisce che le deleghe siano esercitate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il mese di giugno del 2015. Le procedure sono quelle previste ordinariamente, tra cui si segnala la necessità del parere della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali. E’ previsto che entro 1 anno dopo l’emissione dei decreti legislativi possano essere adottati provvedimenti integrativi e/o correttivi.

I MECCANISMI DI TUTELA

Una prima delega ha come oggetto “assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro”.

Un criterio direttivo da utilizzare nella delega è il seguente: “semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili”. In tale ambito sono inoltre previsti interventi per il riordino dei contratti di solidarietà. Ed ancora viene prevista la “universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento”. Ed inoltre, si prevede che i lavoratori disoccupati e quelli cui si applicano gli strumenti di tutela in costanza del rapporto di lavoro possano essere utilizzati per lo “svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione”. Viene prevista la irrogazione di sanzioni per i lavoratori che non si “rendano disponibili”, oltre che alle altre finalità previste dal legislatore, anche “alle attività a beneficio di comunità locali”.

LA GESTIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Una seconda delega ha come oggetto “garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonchè di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative”. Essa dovrà prevedere la istituzione “di un’Agenzia nazionale per l’occupazione”; tale soggetto è chiamato a svolgere “competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI”. In tale delega si dovrà inoltre introdurre la “previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”. Ed inoltre viene previsto il “mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro”. Viene altresì disposta “l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi”. Ed ancora altro criterio direttivo è la “semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche.. allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati”.

LA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Una terza delega ha come oggetto il “conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. Un primo criterio direttivo per l’esercizio di tale delega è il seguente: “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo”. Un altro criterio direttivo è la “semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; la unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti”. Ed ancora, viene prevista la “introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso”. Inoltre è disposto il “rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei”. Tra gli altri vincoli da esercitare nella delega si segnalano la “individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro” e la “revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino”.

IL RIORDINO DEI CONTRATTI

Una quarta delega ha come oggetto “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva”. Tra i criteri direttivi per l’esercizio di tale delega si segnalano i seguenti: “individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti”.

Ed ancora sono previsti la “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.

Di grande rilievo il seguente criterio direttivo: “introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ed ancora deve essere disciplinato il “ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali”. Ed inoltre, la “razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva.. istituzione .. di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.

LA TUTELA DELLA MATERNITA’

Una quinta ed ultima delega ha come oggetto il “tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori”. Tra i criteri direttivi si segnala in primo luogo la “garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro”. Ed inoltre, la “possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute”. Altro criterio direttivo è la “integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi”. Ed inoltre viene prevista la “ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese”. Viene espressamente prevista la “estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento delle possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.