Già testo iniziale del d.l. n. 162/2019 stabilisce che la possibilità di effettuare
stabilizzazioni di personale precario ex articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 per coloro
che hanno maturato l’anzianità prevista come lavoratori subordinati presso una PA sia
spostata al 31 dicembre 2021, mentre il termine iniziale era fissato per il 31 dicembre
2020. Con la legge di conversione si dispone che l’anzianità triennale come lavoratore
subordinato presso l’ente che provvede alla stabilizzazione possa essere maturata entro il
31 dicembre 2020 e non più entro il 31 dicembre 2017, come nel testo del citato
provvedimento, cioè della legge cd Madia. Rimangono invariate le altre disposizioni; per
cui non vi è nessun prolungamento dei termini per la stabilizzazione, ex articolo 20,
comma 2, cioè per coloro che hanno maturato l’anzianità triennale come dipendenti senza
essere stati assunti con concorso e/o come collaboratori coordinati e continuativi. Così
come non vi sono novità per il requisito vincolante della maturazione della anzianità
presso lo stesso ente (tranne che per le gestioni associate dei comuni) e per il divieto di
stabilizzazione del personale assunto ex articoli 90 e 110 del d.lgs. n. 267/2000. Continua
a restare inalterato il vincolo che la anzianità triennale deve essere maturata negli ultimi 8
anni, per cui adesso si deve fare riferimento all’arco temporale 2013/2020 e non più come
nel testo iniziale a quello 2010/2017.
Per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il comma 1 quater del comma 1
stabilisce che la ripartizione delle risorse che lo Stato mette a disposizione dei comuni
debba essere effettuata entro il 30 giugno (e non più entro il 31 marzo) e che gli enti locali
possano presentare la relativa istanza entro il 30 aprile (e non più entro il 31 gennaio). Da
ricordare che la Funzione Pubblica, con propria nota del 30 gennaio, aveva spostato il
termine per la presentazione delle istanze da parte dei comuni al 20 febbraio, termine che
si deve adesso ritenere spostato dal legislatore, precisando che il contributo messo a
disposizione dei comuni è di euro 9.269,22 per ogni stabilizzato, cui si aggiungono gli
eventuali contributi regionali. Occorre ricordare che per dare corso alle selezioni per la
stabilizzazione occorre attendere l’emanazione di provvedimenti attuativi da parte dello
stesso Dipartimento della Funzione Pubblica.