Le stabilizzazioni possono essere effettuate a condizione che l’ente adotti il piano del
fabbisogno del personale in cui le stesse siano previste e non si dia quindi luogo d alcun
inserimento automatico. E’ questa la indicazione di fondo contenuta nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 25/2020.
La prima indicazione è che “sono da ricondurre al tema dell’ordinamento civile gli interventi
legislativi che dettano misure relative ai rapporti di lavoro già in essere e rientrano nella
sfera delle competenze regionali i profili pubblicistico organizzativi dell’impiego pubblico
regionale”.
Nell’esercizio della propria competenza occorre rispettare, “ai sensi di quanto previsto
dallo statuto regionale siciliano, i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica”, tra cui rientra “la disciplina del d.lgs. n. 165/2001, che
contiene norme fondamentali in materia di riforme economico sociali della Repubblica, che
vincolano anche le Regioni a statuto speciale e segnatamente la Regione Siciliana”. In
tale ambito rientrano ovviamente anche gli articoli che “dettano specifiche disposizioni
sull’organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale, che prevedono le linee di
indirizzo per la pianificazione di detti fabbisogni e regolano le procedure per il
reclutamento del personale”. Questi principi ovviamente si devono considerare applicabili
a tutte le amministrazioni pubbliche.
Per cui il “transito nei ruoli dell’amministrazione regionale (nda le stabilizzazioni).. deve
essere preceduto dal piano di fabbisogno del personale, così come prescritto dalle
richiamate norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e non si determina affatto l’automatico inserimento del personale suddetto nella
dotazione organica dell’amministrazione regionale”.