I periodi maturati come partita Iva e quelli alle dipendenze dell’ente sulla base delle
previsioni dettate dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, così come quello prestato sulla
base dell’articolo 90 dello stesso TUEL, non possono essere utilizzati per il calcolo del
periodo necessario ai fini della maturazione del triennio necessario per la stabilizzazione.
In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 51/2021.
La deliberazione chiarisce che non possono essere stabilizzati sulla base delle previsioni
di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 “i titolari di partita IVA, trattandosi
all’evidenza di prestazioni lavorative non riconducibili a nessuna delle tipologie
contemplate dall’articolo 20, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 75/2017. L’ambito soggettivo di
applicazione della disposizione su richiamata, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa,
resta circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili
(ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi) interessati dal fenomeno del
precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze
permanenti dell’amministrazione), non configurabile rispetto al rapporto di lavoro
autonomo con partita Iva, per sua natura funzionale al soddisfacimento di esigenze di
natura transitoria, al conseguimento di obiettivi e progetti specifici, determinati e
temporanei”.
La deliberazione ricorda il divieto espressamente contenuto nell’articolo 20, comma 7,
della disposizione: “alla luce del chiaro tenore letterale la risposta al quesito relativo alla
astratta riconducibilità dei contratti ex articolo 110 nel novero dei contratti di lavoro
flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione, non può che essere negativa”.
Aggiunge il parere che si deve pervenire a tale conclusione “in ragione delle
caratteristiche proprie di tale tipologia di contratto, trattandosi di rapporti instaurati
fiduciariamente, per loro natura temporanei e legati alla durata del mandato politico
(Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 200/2017)”.