Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 249 del d.l. n. 34/2020 gli enti locali
possono utilizzare le seguenti semplificazioni procedurali previste per i concorsi RIPAM:
– Svolgimento delle prove concorsuali in sede decentrata, possibilità che sembra
comunque poco coerente con le esigenze dei comuni;
– Utilizzazione delle tecnologie informatiche per lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte;
– Utilizzazione delle tecnologie digitali, con particolare riferimento alla
videoconferenza, per lo svolgimento delle prove orali. L’utilizzo di tali tecnologie
deve comunque garantirne “la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”;
– Utilizzazione di piattaforme digitali per la gestione delle procedure, a partire dalla
presentazione delle domande. In questo caso, i termini per la presentazione delle
domande possono essere ridotti a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale;
– Possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata e registrazione nel Sistema
Pubblico di Identità Digitale per la partecipazione ai concorsi, già a partire dalla
presentazione delle domande;
– Riunioni delle commissioni in modalità telematica a condizione di garantire la
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.