Utili chiarimenti sulla progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle province e delle città metropolitane trasferito e sulle risorse che vanno al di fuori del tetto di spesa per il fondo per il salario accessorio sono forniti dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, n. 257831 del 18 dicembre 2018.

Cominciamo dalle nuove regole sulla armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti di area vasta trasferiti a seguito della legge n. 56/2014, cd Del Rio, tema che ricordiamo essere disciplinato dal comma 800 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017. Per il trasferimento di questo personale è prevista la possibilità di incremento dei fondi solo per la “differenza eccedente tra il numero delle unità degli ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio”. Tale importo deve essere calcolato nel “differenziale, riferito all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione, il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza” ed è subordinato “al rispetto dei parametri di virtuosità finanziari” individuati dal legislatore ed i relativi oneri sono a carico delle facoltà assunzionali, tranne che per le regioni che possono aggiungere risorse al fondo per la contrattazione decentrata.
Relativamente alle risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio. Esse sono così riassunte:

  • parti non utilizzate del fondo dell’anno precedente, ivi comprese quelle per il lavoro straordinario;
  • “compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese (si ricorda che invece per numerose sezioni di controllo della Corte dei Conti vanno in deroga anche quelle per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese);
  • “risorse in conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea”;
  • “economie aggiuntive” derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 DL n. 98/2011;
  • incentivo per funzioni tecniche;
  • compensi Istat;
  • “sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’articolo 43 della legge n. 449/1997”, per come precisato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 105/2018 “limitatamente ai rapporti con soggetti privati”;
  • “fondi di derivazione dell’Unione europea” (si vedano la circolare RGS n. 16/201e e le deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, n. 20/2017 e n. 23/2017”;
  • “prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’articolo 22, comma 3 bis, DL n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza stato città ed autonomie locali del 26 luglio 2018”, cioè quelli per manifestazioni di privati che versano al comune gli oneri necessari per l’intervento della polizia locale. Il parere chiarisce che entrano invece nel tetto del fondo per le risorse decentrate “gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex articolo 208 del Codice della Strada;
  • “armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni con conseguente adeguamento dei fondi”;
  • “le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento accessorio del personale”, in quanto le stesse sono già finanziate nell’ambito dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. In questa direzione la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018.