Sulla base dei principi dettati dal d.lgs. n. 165/2001, articolo 1, gli enti e le PA sono
impegnati ad assumere tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo professionale dei
propri dipendenti. Il che si può realizzare soprattutto attraverso un percorso di sviluppo di
carriera e di modifica dell’inquadramento. Nel rispetto di questa indicazione di carattere
generale le amministrazioni locali e regionali possono dare corso alla effettuazione delle
progressioni verticali attraverso vari strumenti: fino al 31 dicembre 2022 con le regole
dettate dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017; in modo permanente con le
regole dettate dall’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 80/201 e dallo 1 aprile 2023 e fino a tutto
l’anno 2025 con le regole dettate dall’articolo 13 del CCNL 16.11.2022, che danno
applicazione ai principi dettati dall’ultimo periodo del citato articolo 3, comma 1, del d.l. n.
80/2021, norma che ha riscritto il comma 1 bis dell’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001,
istituto che viene definito come progressione tra le aree. Siamo in presenza di norme tra
loro assai diverse: le previsioni del d.lgs. n. 75/2017 impongono il ricorso ad un concorso e
sono consentite entro il tetto del 30% dei posti che l’ente intende coprire nella
categoria/area/qualifica; le disposizioni dettate in via ordinaria dall’articolo 3 del d.l. n.
80/2021, che il CCNL definisce come progressioni verticali, si realizzano attraverso una
procedura comparativa e sono vincolate al vincolo di riservare almeno il 50% delle
posizioni all’accesso dall’esterno, disposizione che per la Funzione Pubblica va applicata
prevedendo tale riserva per ogni categoria/area/qualifica; le disposizioni introdotte dal
CCNL 16.11.2022 si realizzano attraverso “procedure valutative”, vanno finanziate di
norma con lo 0,55% del monte salari 2018 e possono accedervi dipendenti privi del titolo
di studio previsto per l’accesso dall’esterno a condizione che siano in possesso dei
requisiti di maggiore anzianità fissati dalla norma contrattuale; sulle base delle prime
indicazioni dell’Aran anche in questa fattispecie opera il vincolo della riserva di almeno il
50% dei posti alle assunzioni dall’esterno. Vi sono diversità anche sul terreno delle
relazioni sindacali: questa ultima procedura è assoggettata alla informazione preventiva e
dell’eventuale confronto per la definizione dei criteri di selezione, mentre quelle previste
dal d.lgs. n. 75/2017 ed in via ordinaria dal d.l. n. 80/2021 non richiedono alcuna specifica
relazione sindacale.