Le progressioni verticali previste dai CCNL del triennio 2019/2021 devono rispettare il tetto
del 50% delle assunzioni nella stessa categoria. E’ quanto indica la FAQ n. 81 dell’Aran
sul contratto del personale delle amministrazioni statali, ma i suoi principi possono essere
riferiti anche a quelle previste dalla ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali e
regionali. Il parere è stato redatto con il concorso della Ragioneria Generale dello Stato e
del Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso ha ad oggetto “le differenze e gli elementi
comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali”.
Le differenze sono le seguenti: i requisiti (con particolare riferimento alla possibilità che
anche coloro che non sono in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno possono esserne destinatari); i criteri selettivi, le relazioni sindacali ed il
finanziamento (le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono
finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del
30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte
salari dell’anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura
a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo
delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che
per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del
50% del fabbisogno)”.
Gli elementi comuni sono i seguenti: “un bando, una istanza di ammissione alla procedura
da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una
fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale”; inserimento nella
programmazione del fabbisogno e “occorre garantire che una percentuale almeno pari al
50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso
dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in
coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA”.