Per il comma 300 della legge di bilancio le assunzioni delle amministrazioni statali, fate salve quelle per specifiche professionalità, sono svolte tramite concorsi unici gestiti dalla Funzione Pubblica tramite la commissione interministeriale RIPAM ed avvalendosi del supporto del Formez. Le procedure concorsuali potranno essere adeguatamente snellite, sulla base di uno specifico decreto della Funzione Pubblica e non dovranno essere precedute dalla mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Questo vincolo, sulla base delle previsioni contenute nei commi da 360 a 366, si applicherà a tutte le PA a far data dalla adozione dello specifico Decreto della Funzione Pubblica,

Una ulteriore novità di grande rilievo è costituita dalla abrogazione dell’obbligo di scorrimento delle proprie graduatorie valide prima di dare corso alla indizione di nuovi concorsi.

Il legislatore stabilisce che le graduatorie dei concorsi indetti a partire dallo 1 gennaio 2019 non potranno più essere utilizzate tramite scorrimento per le assunzioni degli idonei.

La validità delle graduatorie approvate dal 2010 al 2013 è prolungata fino a settembre del 2019 previa adeguata formazione ed uno specifico colloquio e di quelle approvate successivamente è prorogata in misura progressiva, per cui quelle del 2018 avranno validità fino a tutto il 2021. E dal 2019 si ritorna pienamente all’applicazione della previsione di carattere generale per cui le graduatorie hanno una validità esclusivamente triennale.

Il comma 823 dispone che, in caso di inadempienza del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni. Tra esse, oltre alla riduzione del fondo di riequilibrio e di quello di solidarietà, al vincolo del versamento di un importo pari ad 1/3 dello scostamento, alla riduzione delle spese correnti per almeno lo 1%, al divieto di indebitamento per investimenti ed al taglio delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 30%, è previsto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Tale disposizione si applica a partire dall’anno 2019, ma –con una norma poco coordinata- il comma 827 stabilisce la non applicazione del divieto di effettuare assunzioni di personale alle amministrazioni che hanno votato nel 2018 e che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, norma da intendere riferita a queste amministrazioni per il mancato rispetto di tale vincolo nel 2017. Analogamente gli enti che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nel 2017, ma che hanno avuto accertato tale dato nel 2018, non possono effettuare assunzioni di personale nel 2019.

Le disposizioni contenute nei commi da 446 a 449 consentono alle amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna di dare corso nel triennio 2019/2021 alle stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi compresi quelli con un contratto di cococo o altre tipologie di assunzioni flessibili. Esse devono essere previste nel piano del fabbisogno e coprire posti vacanti in dotazione organica e possono essere effettuate anche in part time. Sono previste selezioni riservate mediante prove di idoneità per i posti di categoria A e B (queste assunzioni sono comunque considerate assunzioni dall’esterno) e con prova concorsuale riservate per le categorie C e D, in ambedue in casi con procedure cui interverranno la Funzione Pubblica, la commissione RIPAM e l’associazione Formez PA. Viene disposto il finanziamento con le capacità assunzionali ordinarie nel rispetto del principio della adeguata riserva per le assunzioni dall’esterno e la utilizzazione della spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 se sussistono le condizioni di bilancio e con riduzione permanente delle stesse. Possono essere utilizzate a tal fine anche le risorse che sono permanentemente trasferite dalla regione e/o dallo Stato e nel rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa per il personale. Il calcolo della spesa per il personale deve essere effettuato al netto del cofinanziamento statale e/o regionale. Viene consentita la proroga fino al 31 ottobre 2019 nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione.