Il contratto dei dirigenti delle funzioni locali del triennio 2026/2018, sottoscritto in via
definitiva il 17 dicembre 2020 si caratterizza soprattutto per le seguenti scelte:
a) la semplificazione delle voci che alimentano il fondo per la contrattazione
decentrata,
b) la remunerazione degli incarichi ulteriori connessi alle attività svolte nell’ente,
c) la salvaguardia del trattamento economico in caso di assegnazione di incarichi di
minore rilievo,
d) la incentivazione alla mobilità nelle sedi disagiate,
e) la disciplina della remunerazione degli incarichi ad interim,
f) l’introduzione del confronto sui criteri e le procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali,
g) la differenziazione della misura della indennità di risultato in modo da premiare i
dirigenti che hanno avuto la migliore valutazione,
h) la estensione ai dirigenti a tempo determinato.
Il fondo per la contrattazione decentrata è suddiviso nelle seguenti voci: il fondo del 2019,
senza che ciò possa essere inteso come una sanatoria delle sue eventuali irregolarità; le
risorse previste da norme di legge; i risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni ad
personam dei cessati; le somme derivanti dalla applicazione del principio della
onnicomprensività e le risorse stanziate dall’ente per adeguare il fondo alle proprie scelte
organizzative e gestionali. Tra le risorse derivanti dalla applicazione del principio della
onnicomprensività, novità assoluta, vi sono i compensi per gli incarichi ulteriori connessi al
ruolo svolto, che per una parte devono remunerare i dirigenti che li svolgono. La possibilità
per gli enti di inserire, sempre nel rispetto del tetto complessivo, nuove risorse sostituisce
le precedenti disposizioni che subordinavano questa introduzione all’aumento del numero
dei dirigenti e/o alla realizzazione di nuovi servizi. Da sottolineare che le nuove regole per
la costituzione del fondo si applicano a partire da quello del 2021. Il fondo non è suddiviso
tra la parte stabile e quella variabile.
Con il fondo così costituito dovranno essere finanziati la incentivazione al trasferimento in
mobilità negli enti che presentano condizioni di marcato disagio e la salvaguardia del
trattamento economico per i dirigenti che ricevono un incarico di minore rilevanza, con una
contemporanea revoca di quello precedente.
Viene previsto che gli incarichi conferiti ad interim siano remunerati con una somma
compresa tra il 15 ed il 30%, in una misura fissata dal contratto decentrato, dei risparmi
conseguenti alla mancata erogazione della indennità di posizione.
L’applicazione del contratto nazionale si estende ai dirigenti assunti a tempo determinato,
ivi compresi quelli assunti ai sensi dell’articolo 110 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Infine, i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono oggetto di
informazione preventiva e, a richiesta, di confronto con i soggetti sindacali.

In questo ambito l’attenzione viene puntata soprattutto sul vincolo della preventiva conoscibilità degli incarichi da assegnare e sulla valutazione della performance e delle competenze organizzative.