Sintetizziamo le principali disposizioni dettate dalla legge n. 178/2020 che interessano il personale degli enti locali.

Tra esse dobbiamo ricordare in particolare: la possibilità di assumere da parte delle PA del Sud personale a tempo determinato necessario per attuare le politiche di coesione con oneri a carico dello Stato; la possibilità di stabilizzare i precari che hanno maturato 2 anni di servizio per posti necessari alla realizzazione delle politiche di coesione; la possibilità di stabilizzare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; lo stanziamento di risorse per consentire di erogare la indennità di ordine pubblico ai vigili urbani nel mese di gennaio 2021; la proroga fino alla fine di febbraio delle norme per i lavoratori fragili; la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con oneri a carico dello Stato e di stabilizzare fino al 2023 quelli precari; l’aumento del tetto degli oneri per i rinnovi contrattuali e la destinazione di una parte degli stessi al consolidamento dell’erogazione dell’elemento perequativo; la utilizzazione dei risparmi conseguiti nel 2020 per il lavoro straordinario ed i buoni pasto alla incentivazione delle performance; la possibilità di stabilizzare il personale assunto per gli eventi sismici degli ultimi anni; l’abrogazione delle norme che introducevano l’obbligo di prevedere il controllo delle presenze e degli orari con sistemi di verifica della identità e con la videosorveglianza ed infine la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato di vigili in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, nonché di incrementare il fondo per il loro lavoro straordinario in deroga al tetto di spesa per il salario accessorio.

 

COMMA OGGETTO SINTESI DELLA DISPOSIZIONE
8-9 Detrazione fiscale lavoratori dipendenti Viene prorogata la detrazione fiscale di 600 euro per i redditi fino a 28.000 euro e, in misura ridotta, per quelli fino a 40.000 euro
69/70 Assunzione tecnici Sono autorizzate per il 2021 assunzioni di tecnici in deroga al tetto di spesa del personale. Le domande vanno presentate al MISE entro il 30 gennaio
179-180- 181- 182- 184 Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale del Sud Le PA dell’Italia meridionale possono effettuare fino a 2800 assunzioni a tempo determinato finanziate dall’Agenzia per la coesione per dipendenti esperti di politiche comunitarie. I concorsi saranno effettuati dalla Funzione Pubblica
183 Stabilizzazione precari esperti di politiche di coesione Le PA possono destinare fino al 50% delle capacità assunzionali per esperti di politiche comunitarie. Quelli che hanno una esperienza di almeno 24 mesi possono essere stabilizzati con concorso o con riserva non superiore al 50% o con valorizzazione della esperienza
292-296 Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e proroga delle convenzioni Le stabilizzazione degli LSU ed LPU sono possibili nel 2021 e possono essere effettuate anche in part time. Anche le convenzioni per la loro utilizzazione sono prorogate per il 2021. Fino alla fine del mese di marzo queste stabilizzazioni possono essere effettuate in sovrannumero ed in deroga alle capacità assunzionali nel tetto delle risorse stanziate.
336 Opzione donna Estesa la possibilità di ricorso a questo istituto alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 e non più entro la fine del 2019
351 Indennità di ordine pubblico, compresi i vigili urbani Vengono stanziate ulteriori risorse per consentire il pagamento della indennità di ordine pubblico alle forze di polizia, compresi i vigili urbani nel mese di gennaio 2021
363-364 Congedo paternità Proroga per il 2021, con aumento del numero di giorni a 10. La disposizione non si applica alle PA
481-484 Lavoratori fragili Sono prorogate fino alla fine del mese di febbraio le disposizioni del d.l. n. 18/2020 che stabiliscono che le assenze dei lavoratori fragili sono equiparate alla malattia con ricovero ospedaliero e che di norma essi sono utilizzati in lavoro agile e sono modificate le norme per la certificazione delle assenze dovute a collocamento in quarantena
531-533 Borse di studio per progetti relativi all’orientamento dei giovani verso le PA Finanziate 100 borse di studio di 3.000 euro ciascuna che saranno gestite dalla Funzione Pubblica per lo sviluppo di progetti da parte di studenti universitari fino a 25 anni di età in tema di organizzazione, funzionamento ed innovazione delle PA
797-804 Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali Per ogni assunzione di assistenti sociali per raggiungere il rapporto 1/5000 sono stanziati 40.000 euro annui e per raggiungere il rapporto 1/4000 sono stanziati 20.000 euro annui. In tale ambito possono essere effettuate fino al 2023 stabilizzazioni di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017. Queste assunzioni vanno in deroga ai tetti di spesa del personale; i finanziamenti e le spese vanno neutralizzate ai fini del calcolo del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti
869 Consolidamento elemento perequativo Una parte delle risorse per i rinnovi contrattuali deve essere destinata al consolidamento dell’elemento perequativo. Tali risorse sono finanziate dai bilanci degli enti
870 Utilizzo risparmi straordinari e buoni pasto Le risorse derivanti dal fondo per il lavoro straordinario non spese nel 2020 ed i risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nel 2020, previa certificazione dei revisori, possono finanziare nel 2021 il salario accessorio collegato alle performance e i piani di welfare integrativo in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio
943-953 Stabilizzazioni personale assunto per il sisma Sono incrementate le risorse per la stabilizzazione del personale assunto per gli eventi sismici degli ultimi anni e sono modificate le disposizioni che ne fissano i requisiti
955-957 Istituzione poli territoriali avanzati per i concorsi decentrati Utilizzando gli immobili confiscati alla criminalità organizzata sono istituiti in ogni regione i poli territoriali avanzati per lo svolgimento in sede decentrata dei concorsi e per la realizzazione di spazi di lavoro comune e formazione per i dipendenti pubblici
958 Controllo rispetto orari del personale delle PA Sono abrogati i commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della legge n. 56/2019 che imponevano il controllo delle presenze e degli orari dei dirigenti e dipendenti delle PA con sistemi di verifica biometrica della identità e con i sistemi di videosorveglianza
959 Incremento fondo rinnovi contrattuali Le risorse per il rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni statali sono incrementati di 400 milioni, per cui esse a decorrere dal 2021 ammontano complessivamente a 3.775.000 euro
993-994 Assunzioni personale polizia locale Nel 2021 le assunzioni a tempo determinato di vigili vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili e le somme ulteriori per il lavoro straordinario vanno in deroga al tetto del salario accessorio
995 Fondo per la riforma della polizia locale Sono stanziati 20 mln a partire dal 2022 per l’attuazione della riforma della polizia locale
1150 Clausola di salvaguardia Le disposizioni della legge di bilancio sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le previsioni statutarie

 

ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI

Sono previsti trasferimenti aggiuntivi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte dei comuni singoli ed associati per consentire di raggiungere il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e di ulteriori risorse per raggiungere il rapporto di 1 a 4.000 abitanti. Questi trasferimenti verranno corrisposti, sulla base di una specifica attestazione che le amministrazioni forniranno annualmente. Ed inoltre si consente ai singoli enti di stabilizzare, nel tetto del 50% posti disponibili, i precari che sono in possesso delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e di effettuare le assunzioni rispettando il vincolo del pareggio di bilancio ed in deroga ai principi di riduzione della spesa del personale. Sono queste le disposizioni assai innovative dettate dalla legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021, nei commi da 797 a 804. Le finalità di questa disposizione sono quelle di aumentare significativamente il numero degli assistenti sociali in servizio operativo ed utilizzato per supportare le fasce sociali più deboli nei municipi e negli ambiti territoriali ottimali che aggregano le comunità di più ridotte dimensioni. Le assunzioni devono essere effettuate esclusivamente per potenziare i servizi sociali e quelli previsti dalle norme per il contrasto alle povertà, d.lgs. n. 147/2017, quindi per il segretariato sociale; il servizio sociale professionale; i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio educativo domiciliare o territoriale; l’assistenza domiciliare socio assistenziale ed i servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità ed il servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale.

Queste risorse aggiuntive sono quantificate in 40.000 euro all’anno per ogni assunzione di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato in modo da raggiungere il rapporto tra 1 di queste figure e 5.000 abitanti; esso viene quantificato in 20.000 euro all’anno per ogni assunzione di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato in modo da raggiungere il rapporto tra 1 e 4.000 abitanti. Tutti i comuni singoli ed associati dovranno trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno uno specifico report al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che provvederà alla ripartizione delle somme stanziate a questo fine e che sono quantificate in 180 milioni di euro per anno, a partire dal 2021. Nella ripartizione degli anni successivi viene garantito che i comuni che hanno avuto riconosciute queste risorse nel 2021 abbiano la priorità. La loro concreta erogazione sarà effettuata entro il 30 giugno di ogni anno. Le modalità operative saranno dettate con uno specifico decreto del Ministero del Lavoro, che detterà anche le regole per la sua ripartizione tra comuni associati e quelli che hanno vincoli e/o divieti alle assunzioni di personale, quali ad esempio gli enti dissestati o in predissesto.

Un’altra apertura assai importante che vuole aumentare rapidamente il numero degli assistenti sociali in servizio nei comuni è contenuta nel comma 801. Tutti i municipi, per raggiungere le finalità di incremento del numero di questi dipendenti, utilizzando le risorse che sono stanziate e che abbiamo prima ricordato e nel tetto delle capacità assunzioni fissate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, quindi del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, possono dare corso a tali assunzioni nel rispetto del pareggio di bilancio ed in deroga ai tetti di spesa per le assunzioni flessibili, al vincolo per cui la spesa del personale non deve superare l’analoga voce della media del triennio 2011/2013 e sterilizzando le somme così trasferite rispetto al calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti ai fini del calcolo di tale rapporto.
Viene infine previsto che si possa dare corso fino a tutto il 2023 alla stabilizzazioni degli assistenti sociali che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato almeno 3 anni di anzianità a tempo determinato senza essere stato assunti con concorso pubblico e/o come collaboratori coordinati e continuativi. Queste stabilizzazioni potranno essere effettuate con concorsi riservati, che possono essere realizzati anche a livello regionale, nel tetto del 50% dei posti disponibili.

LA POLIZIA LOCALE

Le assunzioni di personale della polizia locale a tempo determinato vanno per l’anno 2021 in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Anche per il 2021 le risorse aggiuntive per il lavoro straordinario dei vigili andranno in deroga al tetto del salario accessorio. Per dare attuazione ad interventi di riforma della polizia locale vengono stanziati 20 milioni di euro per anno a partire dal 2022. Sono queste le importanti disposizioni dettate dai commi da 993 a 995 della legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020, per la polizia locale.

Alla base della scelta di tenere fuori dal calcolo del tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (quindi il 100% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2010) i costi aggiuntivi per assumere agenti di polizia locale, vi è la considerazione che occorre rafforzare le attività di controllo e di verifica del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per l’emergenza da COVID-19. La disposizione si applica ai comuni, singoli ed associati, alle unioni dei comuni ed alle città metropolitane ed è dettata esclusivamente per il personale della polizia locale, quindi non è estensibile in via analogica ad altri profili. Gli enti devono comunque garantire che con questi oneri aggiuntivi non venga messo in discussione il rispetto del pareggio di bilancio. In assenza di specifiche deroghe, queste risorse devono comunque considerate nell’ambito della spesa del personale, sia per garantire il non superamento del tetto medio degli anni 2011/2013, sia ai fini del calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti utile per determinare le capacità assunzionali.

Si consente che, già come disposto per il 2020, anche per il 2021 le risorse integrative che vengono stanziate dalle singole amministrazioni locali per aumentare il fondo per il lavoro straordinario e finalizzate alle azioni di controllo conseguenti alla condizione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, vadano in deroga al tetto del salario accessorio. Tetto che comprende anche il lavoro straordinario, oltre che i fondi per la contrattazione decentrata del personale, delle posizioni organizzative e della dirigenza e le risorse destinate al trattamento economico accessorio dei segretari. Tetto che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs, n. 75/2017 ricordiamo fissa nelle risorse utilizzate a questo scopo nel 2016. In tal modo, fermo restando che tali oneri vanno compresi nella spesa del personale, si vuole consentire ai singoli comuni di potere aumentare le risorse necessarie al finanziamento del lavoro straordinario dei vigili.
Vengono infine stanziati 20 milioni di euro all’anno, a partire dal 2022, per “interventi in materia di riforma della polizia locale”. La norma non ha una destinazione chiara, visto che manca il provvedimento di riferimento o, per meglio dire, esso è atteso inutilmente da almeno una decina d’anni, posto che la norma oggi in vigore risale al 1985. La gestione di queste risorse è affidata al Ministero dell’Interno e, per la loro concreta attuazione, sono attese specifiche disposizioni di legge. Quindi, al momento siamo in presenza di una disposizione che auspica questa riforma e dà luogo alla realizzazione di un contenitore vuoto.

 

L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

Possibilità di riservare fino al 50% delle capacità assunzionali alle assunzioni di esperti nell’attuazione delle politiche di coesione, attraverso la stabilizzazione di personale in possesso di una esperienza di almeno 24 mesi presso lo stesso ente. Tale stabilizzazione potrà essere effettuata o tramite concorso con riserva del 50% di questi posti o con concorso pubblico in cui questa esperienza viene valorizzata. Nelle amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali, dell’Italia meridionale, viene inoltre prevista la possibilità di effettuare assunzioni di 2.800 dipendenti a tempo determinato con oneri a carico dello Stato per profili necessari a concretizzare i programmi comunitari. All’Agenzia per la coesione è affidato il compito di presiedere all’attuazione di tali disposizioni. Sono queste le indicazioni dettate dalla legge di bilancio per un rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, soprattutto di quelle dell’Italia meridionale, così da realizzare un salto di qualità nella gestione dei fondi comunitari. Tutte queste assunzioni riguardano il personale e non possono essere estese ai dirigenti.

Il comma 183 della legge di bilancio, con una disposizione che è diretta alle PA di tutto il paese, consente assunzioni a tempo indeterminato di personale che è in possesso di profili coerenti con le finalità di definizione ed attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione della Unione Europea. La disposizione sembra avere, in primo luogo, come destinatari gli assunti nell’ambito dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA). A questa finalità possono essere destinate fino al 50% delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel rispetto di tale tetto, la stabilizzazione può essere effettuata attraverso le seguenti 2 procedure: concorso pubblico con riserva non superiore al 50% dei posti per coloro che hanno maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno 24 mesi di servizio presso lo stesso ente ovvero tramite concorso pubblico per titoli ed esami, con la valorizzazione della esperienza di almeno 24 mesi maturata presso lo stesso ente. Queste assunzioni devono essere, per espressa previsione legislativa, inserite nel programma del fabbisogno del personale e, per le amministrazioni statali, devono essere autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Anche se non previsto, si ritiene che comunque siano sottoposte al vincolo di comunicazione per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

In favore delle amministrazioni pubbliche delle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) vengono messi a disposizione 126 milioni di euro all’anno per il triennio 2021/2023 per effettuare assunzioni a tempo determinato di personale necessario alla realizzazione dei programmi di coesione comunitaria. Tali assunzioni, entro il tetto massimo di 2.800 unità e per il periodo di tempo necessario, comunque non superiore a 36 mesi, vanno in deroga ai vincoli assunzionali fissati dal legislatore. Entro la fine del mese di febbraio, con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un censimento dei fabbisogni effettuato dalla Agenzia per la coesione territoriale, tali capacità assunzionali saranno ripartite tra le pubbliche amministrazioni, con la contemporanea indicazione dei profili. Queste assunzioni saranno effettuate per lo Stato sulla base di un concorso del Dipartimento della Funzione Pubblica e per altre PA con l’ausilio della commissione RIPAM. Da sottolineare infine che, sulla effettiva utilizzazione di tale personale a queste finalità sarà chiamato a vigilare la stessa Agenzia per la coesione territoriale.

 

LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’

Riproposizione della possibilità di stabilizzare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità anche nel 2021 e, fino al mese di marzo, utilizzando le deroghe già previste nel 2020 per il finanziamento ed il collocamento extra dotazione organica- Queste assunzioni possono essere effettuate, per le categorie più basse e se questi soggetti sono stati assunti nel rispetto delle procedure previste dal legislatore, senza dare corso a selezioni. Proroga, a richiesta, delle convenzioni per la utilizzazione di LSU ed LPU per tutto il 2021. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nei commi da 292 a 296 della legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021, e nell’articolo 11, comma 10, del d.l. n. 183/2020, cd milleproroghe 2021. Siamo in presenza di disposizioni che riprendono indicazioni contenute negli analoghi provvedimenti degli ultimi anni e che stanno determinando il risultato di ridurre in misura assai elevata la quantità di questi rapporti in essere con l’assorbimento di una quota significativa di ex LSU ed ex LPU alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, oltre che con la maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza.

Il comma 292 consente la possibilità di stabilizzare nel 2021 queste figure professionali nelle categorie A e B, che ricordiamo essere quelle per le quali l’accesso dall’esterno è consentito con il possesso del solo diploma della scuola dell’obbligo. Tali assunzioni devono essere considerate in deroga rispetto alle previsioni dettate dai commi 446 e 447 della legge n. 145/2018, quindi non necessitano di procedure selettive e/o di concorsi, anche riservati. La norma si estende anche agli LSU ed LPU che sono stati assunti a tempo determinato e/o cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per potere dare corso a queste assunzioni, occorre in primo luogo che sia maturata la anzianità triennale, da ultimo prevista dall’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, quindi entro il 31.12.2020. Ed ancora, che l’assunzione sia stata effettuata con una modalità concorsuale o prevista da specifica disposizione di legge o, ove ciò non si sia realizzato, tramite selezione riservata mediante prova di idoneità ovvero, previsione che non appare chiara, con le procedure previste dal citato d.lgs. n. 75/2017. Quindi, a differenza delle regole in vigore nel 2020, non è necessario per queste assunzioni lo svolgimento di una procedura selettiva coordinata a livello nazionale dal Formez, che invece continua ad essere richiesta per le stabilizzazioni nelle categorie C e D. Le assunzioni di cui al comma 292 possono essere effettuate anche in part time, sono consentite per la copertura di posti vacanti in dotazione organica e nell’ambito della programmazione del fabbisogno, in cui sono equiparate alle assunzioni dall’esterno. Inoltre, gli oneri devono essere finanziati nel programma del fabbisogno, anche utilizzando le somme utilizzate per le assunzioni flessibili e quelle destinate a tale finalità dallo Stato e dalle regioni, calcolando gli oneri nella spesa del personale e dando luogo, ove necessario alla proroga degli stessi rapporti, che il d.l. n. 183/2020, cd milleproroghe 2021, consente fino al 31 marzo. Viene inoltre previsto, siamo ai commi 295 e 296 della legge di bilancio, che la possibilità di effettuare queste assunzioni in sovrannumero ed in deroga alla programmazione del fabbisogno ed ai vincoli assunzionali per le stabilizzazioni finanziate, sia prolungata fino al prossimo 31 marzo. Viene altresì previsto che per tutto il 2021 questa deroga sia prevista per gli lsu in servizio alla data del 31.12.2016.

Le disposizioni prevedono infine la proroga per tutto il 2021 delle convenzioni per la utilizzazione di LSU ed LPU, con il che viene comunque offerta una ancora per la prosecuzione di questi rapporti.

 

IL DECRETO MILLEPROROGHE

Le procedure assunzionali avviate e non concluse nel 2020 nei comuni con condizioni di anomalia finanziaria possono essere completate nei primi 6 mesi del 2021; è fissato una nuova scadenza per l’adozione del regolamento per la disciplina della pubblicazione dei dati sui redditi dei dirigenti delle PA; viene concesso ancora un anno per l’entrata in vigore del vincolo alla gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni; viene offerta la possibilità di prorogare ulteriormente gli LSU ed LPU che si intendono stabilizzare ed è fissata una durata più ampia del lavoro agile in fase di emergenza. Sono queste le principali novità contenute per il personale delle PA nel decreto legge n. 183/2020, cd milleproroghe 2021.

I comuni in dissesto, strutturalmente deficitari o in predissesto possono effettuare assunzioni di personale solamente se sono previamente autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali. Molti enti sono stati autorizzati nel 2020, ma non hanno potuto completare l’iter per i ripetuti blocchi allo svolgimento delle prove concorsuali, in particolare con riferimento a quelle scritte. La disposizione consente a queste amministrazioni di completare la relativa procedura e di dare corso alle conseguenti assunzioni entro il 30 giugno. Queste assunzioni possono essere effettuate da tali enti anche nel corso dell’esercizio o della gestione provvisoria.

Entro il 30 aprile 2021, e non più entro il 31 dicembre 2020, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con numerosi altri Ministri e sentito il Garante per la tutela della privacy, deve adottare un regolamento per individuare i dirigenti pubblici che sono sottoposti al vincolo di rendere note le proprie dichiarazioni dei redditi e le notizie sui propri patrimoni, precisando anche i dati che sono soggetti a questo vincolo. Fino ad allora tale obbligo non si applica ai dirigenti, tranne che a quelli apicali.

Viene spostato alla fine del 2021 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, soglia che scende a 3.000 per quelli montani, devono dare corso alla gestione associata di tutte le funzioni fondamentali. E’ questo l’ennesimo rinvio, che si ripete ormai da almeno 5 anni, e che preclude alla annunciata revisione della scelta legislativa, che peraltro continua ad essere rinviata.

I comuni che hanno in corso le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità sono autorizzati a prorogare la utilizzazione di tale personale fino alla fine del mese di marzo. Tale proroga è direttamente connessa alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 sulla assunzione di queste unità.

Le amministrazioni pubbliche utilizzano le norme sul lavoro agile in fase di emergenza fino alla fine del mese di marzo e non più fino a dicembre 2020, come previsto dalla normativa, o fino a gennaio 2021, come autorizzato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Ricordiamo che in tal modo gli enti sono autorizzati a collocare i dipendenti in lavoro agile a prescindere dal loro consenso e non devono dare corso alla comunicazione dell’avvio di questa modalità lavorativa. Occorre chiarire se questo spostamento determina, come conseguenza, anche lo slittamento del termine per l’approvazione del POLA, Piano Organizzativo del Lavoro Agile, che ricordiamo essere fissato per il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2021.

Tra le altre proroghe dettate dal decreto si ricordano quelle per la deroga ai vincoli posti alle assunzioni flessibili per il comune di Matera quale capitale europea della cultura 2019 e quella alle procedure di acquisto delle attrezzature informatiche per l’attivazione del lavoro agile.

 

LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TECNICI

I comuni singoli e associati possono presentare una domanda al Ministero per lo Sviluppo Economico per ottenere un contributo per l’assunzione di personale a tempo determinato e parziale da adibire agli uffici tecnici per la effettuazione di tutti gli adempimenti connessi al cd superbonus edilizio. Possono essere così riassunte le previsioni dettate dai commi 69 e 70 della legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021. Siamo in presenza di una disposizione inedita, che costituisce una deroga alle disposizioni sulle capacità assunzionali. Le domande devono essere presentate dopo la emanazione dello specifico DPCM.

Questi finanziamenti sono sottoposti alle seguenti condizioni: le assunzioni vanno effettuate solamente per l’anno 2021; devono riguardare personale in part time; devono avere la durata massima di 1 anno e non possono essere né prorogate né rinnovate. La disposizione è inoltre molto chiara e netta nel circoscrivere l’ambito di utilizzazione di questo personale: i neo assunti potranno essere utilizzati solamente per “consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione” degli incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e lecolonnine di ricarica di veicoli elettrici, cioè le attività previste dall’articolo 119 del d.l. n. 34/2020. Tali assunzioni possono essere effettuate dai comuni sia in forma singola sia in forma associata. Quindi, il personale così assunto non può essere utilizzato per un generico potenziamento degli uffici tecnici o per sostituire personale assente, ma solamente per accelerare i tempi per la istruttoria delle domande specificamente indicate dal legislatore.

Le amministrazioni interessate devono presentare la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Al finanziamento di queste assunzioni -che sarà sicuramente parziale- sono destinati 10 mln di euro; il riparto sarà effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla scorta dell’esame delle domande presentate.

Le risorse che saranno trasferite dallo Stato vanno in deroga al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo, in quanto etero finanziate. Motivazione che sembra sufficiente anche ad escludere questa quota dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. Si deve inoltre prevedere che tali somme, in applicazione dell’articolo 57, comma 3 septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2920, vadano anche in deroga alla spesa del personale ai fini del calcolo del rapporto con le entrate correnti e che i relativi trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate correnti.

Queste assunzioni devono essere inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale. In tale documento si devono indicare anche le modalità di selezione: come per tutte le assunzioni flessibili si deve dare corso alla chiamata dei vincitori di concorso a tempo determinato dello stesso ente e alla utilizzazione di graduatorie dello stesso ente per assunzioni a tempo indeterminato. In assenza, si può utilizzare per scorrimento la graduatoria a tempo indeterminato di un altro ente o bandire uno specifico concorso. Non sembra essere indispensabile che la programmazione del fabbisogno sia adottata prima della presentazione della domanda, cioè prima del 30 gennaio: questo requisito deve essere soddisfatto prima dell’assunzione.