La eliminazione dei vincoli numerici al ricorso al lavoro agile sia nella attuale fase di
emergenza sia a regime costituisce una delle novità di maggiore rilievo dettate dal d.l. n.
56/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che incide anche sulle regole
che le PA devono applicare per la gestione delle risorse umane nella attuale fase di
emergenza da Covid-19. Questa disposizione detta inoltre importanti previsioni per
l’allungamento dei termini di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi,
nonché per la validità dei documenti personali.
Sulla base delle disposizioni dettate dall’articolo 1 del d.l. n. 56/2021, che modifica
l’articolo 263 del d.l. n. 34/2020, non è più prevista la soglia minima del collocamento in
lavoro agile o smart working di almeno il 50% dei dipendenti che impegnati in attività che
possono essere svolte con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Per
cui, non vi è una soglia minima obbligatoria di dipendenti pubblici da utilizzare con tale
modalità: una disposizione che, per la Funzione Pubblica, libera le PA “dalla rigidità
derivante dalla soglia del 50%”, fermo restando che occorre comunque dare corso al
“rispetto di principi di efficienza, efficacia e customer satisfaction”. Di conseguenza, le
amministrazioni stabiliscono in modo autonomo le quantità di personale da destinare al
lavoro agile.
Altra importante indicazione dettata dal provvedimento è che la durata delle regole sul
lavoro agile in fase di emergenza è prolungata fino alla entrata in vigore delle nuove regole
che saranno dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019/202 e
comunque fino al 31 dicembre 2021.
La disposizione stabilisce inoltre la necessità che tutte le PA “organizzano il lavoro dei
propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con
l’utenza”.
Viene prevista dallo stesso decreto n. 56/2021 la possibilità di derogare alle previsioni
dettate dall’articolo 87, comma 3, del d.l. n. 18/2020, disposizione che ricordiamo continua
ed essere pienamente in vigore – come ribadito in modo implicito dalla novella legislativa-
e che, va ribadito, prevede che le amministrazioni debbano fare godere al proprio
personale le ferie maturate e non godute negli anni precedenti e che possano, una volta
esaurita la utilizzazione di questo istituto ed in caso di impossibilità di svolgimento delle
prestazioni in modalità agile, collocare in esenzione dal servizio il proprio personale,
istituto che quindi deve essere inteso come eccezionale.