Deciso ampliamento della possibilità di ricorso alle progressioni verticali, che tornano ad
essere una modalità ordinaria. Delega ai contratti collettivi nazionali di lavoro perché esse,
limitatamente alla fase di prima applicazione della revisione dell’ordinamento
professionale, possano essere effettuate anche senza il possesso del titolo di studio
previsto per l’accesso dall’esterno, nonché per il potenziamento del carattere meritocratico
delle progressioni orizzontali e per la istituzione di una nuova categoria in cui inquadrare il
personale di elevata qualificazione. Sono queste le indicazioni dettate dalla legge di
conversione del d.l. n. 80/2021 in materia di revisione dell’inquadramento, di sviluppo di
carriera, di selezione e di stimolo alla meritocrazia. Si deve sottolineare che la stessa
disposizione rimette ai contratti nazionali la possibilità di derogare al vincolo del tetto del
salario accessorio del 2016, ma solamente nell’ambito delle risorse destinate al
finanziamento dei rinnovi contrattuali nazionali. Si deve ricordare che tutte queste
disposizioni sono contenute nei primi 2 commi dell’articolo 3 del citato decreto legge, per
come convertito dalla legge n. 113/2021. Le modifiche sulle progressioni verticali ed
orizzontali e sulla istituzione della nuova area in cui inquadrare le elevate professionalità
sono dettate come modifica dell’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001. Queste disposizioni
sono state modificate, ma non stravolte, dalla legge di conversione.
Sono molto innovative le disposizioni dettate per le progressioni tra le aree, cd verticali:
esse possono essere attivate nel tetto massimo del “50% delle posizioni disponibili
destinate all’accesso dall’esterno”. Per gli enti locali (e non anche per le altre
amministrazioni del comparto) viene stabilito che ci si debba riferire alle qualifiche diverse,
formulazione che sembra riferirsi alle categorie, il che comunque non sembra essere
produttivo di concrete conseguenze rilevanti. La formulazione prende il posto del 50% dei
posti messi a concorso, per le progressioni di carriera. Ricordiamo, disposizione non
abrogata, che è prevista dal d.lgs n. 75/2017 e dalle successive modifiche, fino a tutto il
2022, la possibilità di progressione fino al 30% dei posti previsti “nei piani dei fabbisogni
come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”, per le cd progressioni
verticali o concorsi riservati agli interni.