– Dpr n. 487/1994, articolo 15, comma 6 bis: “Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui
al comma 5 (nda le graduatorie dei vincitori dei concorsi) sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente;
– D.lgs. n. 33/2013, articolo 19, “1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le PA
pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove
e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2.
Le PA pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I
soggetti di cui all’articolo 2-bis (nda tra cui tutte le PA) assicurano, tramite il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del
collegamento iper testuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità..”
Si deve ricordare che le norme di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.
33/2013, che imponevano la pubblicazione sul sito dei “provvedimenti finali dei
procedimenti di.. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni
di carriera”, sono state abrogate dal d.lgs. n. 97/2016.
Si devono inoltre ricordare le previsioni di carattere generale dettate dalla normativa in
materia di tutela della riservatezza:
1) “dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»);
2) si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale»;
3) il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del RGPD, fra cui quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione dei dati», secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. a e c);
4) il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici (come il Comune) è lecito
solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett.
c ed e, del RGPD)… risultano applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2-ter, commi 1 e
3, del Codice, laddove è previsto che l’operazione di diffusione di dati personali (come la
pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge di regolamento”.