La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 14808/2020 ha stabilito che
lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto alla erogazione della differenza di
trattamento economico, anche in assenza di un provvedimento formale.
A sostegno di questa tesi viene citata, ex pluris, la sentenza della Corte di Cassazione n.
2102/2019, per la quale “il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni
superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione
delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di
classificazione .. una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di
assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro
prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione”. Per la sentenza
della stessa Cassazione n. 24266/2016 “il diritto a percepire la retribuzione commisurata
allo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di
inquadramento formale .. non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un
provvedimento del superiore gerarchico e trova un unico limite nei casi in cui
l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente oppure quando sia il
frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni ipotesi in cui si
riscontri una situazione di illeicità per contrasto con norme fondamentali o generali o con
principi basilari pubblicistici dell’ordinamento”.