Necessità di prevedere l’accertamento delle competenze e delle capacità manageriali,
nonché delle attitudini e delle motivazioni, in relazione agli ambiti di attività dirigenziale;
possibilità di introdurre tali prove nella preselezione, negli esami scritti e/o in quelli orali e
opportunità della presenza nelle commissioni di esperti o della utilizzazione di società
specializzate. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella
bozza di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione contenente le Linee Guida,
che sono state predisposte dalla Scuola Nazionale di Amministrazione, per l’accesso alla
dirigenza pubblica. Il vincolo alla adozione di questo documento, lo ricordiamo, è dettato
dall’articolo 3, comma 6, del d.l. n. 80/2021.
Con questo documento si vogliono “fornire alle amministrazioni indicazioni e suggerimenti
metodologici .. per il passaggio per l’accesso alle qualifiche dirigenziali da un sistema di
reclutamento incentrato sull’accertamento delle conoscenze a un sistema che, senza
rinnegarne l’utilità, alla verifica sul sapere aggiunge una nuova importante dimensione,
rappresentata dall’osservazione e dalla valutazione delle competenze, che vengono
tradotte in capacità e attitudini, oltre che della motivazione dei candidati”. Le motivazioni
poste a base di questa scelta legislativa sono così sintetizzate: “per tutto il personale,
dirigenziale e non, assume un ruolo centrale la valutazione delle competenze espresse in
relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati ottenuti. Per la dirigenza, poi, la valutazione
delle competenze è centrale anche ai fini del conferimento degli incarichi che sono
assegnati sulla base di criteri che tengono in massimo conto ciò che il dirigente ha
dimostrato di saper fare”. Per l’accesso alla dirigenza nelle amministrazioni non statali ci
viene detto che “si ritengono applicabili i principi relativi all’esigenza di definire nel bando
gli ambiti di competenza da valutare e la previsione della valutazione delle capacità,
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti”. Non vengono fornite indicazioni sulle percentuali che gli enti locali possono
riservare al personale interno nei concorsi per dirigenti; di conseguenza si può ritenere
sicuramente applicabile la riserva prevista dallo stesso d.l. n. 80/2021 del 30% cui si
somma il 15% per coloro che hanno avuto incarichi dirigenziali a tempo determinato nello
stesso ente. Anche la riserva per gli interni del 50%, che deriva dalle previsioni di carattere
generale dettate dal d.lgs. n. 150/2009, appare applicabile. Si deve evidenziare che le
amministrazioni possono anche prevedere procedure comparative per le assunzioni degli
interni e che, in queste procedure comparative, possono essere utilizzate le indicazioni
contenute nelle Linee Guida per l’apprezzamento delle capacità e competenze trasversali,
delle attitudini e dei comportamenti.