La erogazione delle incentivazioni ai tecnici per i servizi di manutenzione e/o per l’affidamento della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti è illegittima e matura responsabilità amministrativa. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Calabria n. 67 del 17 febbraio 2016.

Siamo infatti in presenza di appalti di servizi: “l’appalto consiste, infatti, in interventi di manutenzione del verde pubblico di aree comunali (villa comunale, giardini pubblici), relativamente ai quali, non è dato riscontrare un’attività che possa essere qualificata come “lavori” per come ritenuto dalla stazione appaltante”. Viene al riguardo ricordato quanto stabilito dalla deliberazione 7/2008 dell’Autorità di Vigilanza per fissare la distinzione tra lavori di manutenzione e servizi di manutenzione; in particolare perché i servizi hanno un contenuto  di attività inizialmente indeterminato, mentre i lavori hanno da subito una natura di attività determinate.

A maggior ragione per l’appalto della raccolta dei rifiuti siamo in presenza di attività che esulano completamente dall’ambito di applicazione della disposizione. Ed il riferimento al finanziamento regionale non è sufficiente a modificare tali considerazioni.

Ci viene detto espressamente che “la previsione, tra le spese “ammissibili”, di quelle di “progettazione e di supporto tecnico-amministrativo”, nonché di quelle “per i servizi connessi alla raccolta “porta a porta”, ivi compresi “i costi per le risorse umane impiegate”, non abbia carattere “derogatorio” ai principi posti dal Codice dei contratti in materia di incentivo alla progettazione, dovendosi correlare detto beneficio, in ogni caso, ad interventi relativi ad opere e lavori pubblici”.

Altra ragione di illegittimità nel caso specifico è data dalla seguente considerazione: “l’incentivo è parametrato ai lavori fatturati dall’impresa e non già sull’importo posto a base dell’appalto”.
Per la sentenza se non di dolo quantomeno si tratta di colpa grave.