Ai dipendenti, sulla base delle regole dettate dal CCNL 21.5.2018 spettano annualmente
28 giorni di ferie, se lavorano su 5 giorni la settimana, o 32, se lavorano su 6 giorni la
settimana. Tale periodo è ridotto, rispettivamente, a 26 e 30 giorni all’anno, per coloro che
sono neo assunti, fino al completamento dei primi 3 anni di servizio. Per il calcolo di questi
3 anni si utilizzano anche i periodi di attività svolti a tempo determinato o indeterminato
presso la stessa o presso un’altra pubblica amministrazione. A questo periodo si devono
aggiungere 4 giornate all’anno, che compensano le cd festività soppresse, ed il giorno del
Santo patrono, se ricade in una giornata lavorativa.
Occorre ricordare che solamente nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione le
ferie maturano in dodicesimi, quindi progressivamente nel corso dell’anno. Questo vuol
dire che in tutti gli altri anni di attività i dipendenti possono godere anche all’inizio dell’anno di tutte le ferie che maturano nel corso di tale periodo, anche se non ancora effettivamente maturate.

Ovviamente anche in questo periodo.

Ricordiamo che le ferie vanno ordinariamente godute entro l’anno, salve due ipotesi: entro
il mese di aprile dell’anno successivo qualora per motivate ragioni personali non ne sia
stata richiesta la fruizione o entro il mese di giugno dell’anno successivo qualora ne sia
stata rinviata la fruizione per esigenze di servizio. Si ritiene generalmente che, anche oltre
questi periodi, le ferie non godute possano essere utilizzate; in senso contrario va
solamente la sentenza 1/2020 del Tar della Valle d’Aosta.