Ai dipendenti in part time le ferie spettano in misura differenziata a secondo che tale
prestazione sia orizzontale o verticale. E’ quanto chiarisce l’Aran, nella risposta CFL 142,
ricordando che la materia è disciplinata dall’articolo 55, comma 9, del CCNL del comparto
delle funzioni locali del 21.5.2018. Ai dipendenti in part time orizzontale spettano le stesse giornate di ferie previste per i dipendenti a tempo pieno. Invece, la durata delle ferie deve essere riproporzionata per i dipendenti in part time
verticale in relazione alle giornate di lavoro che vengono prestate.
Lo stesso criterio va applicato per tutte le altre forme di assenze previste dal CCNL, ivi
comprese quelle per malattia.
Il parere dell’Aran chiarisce infine che anche il trattamento economico deve essere
“commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.

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