Ai dipendenti in part time le ferie spettano in misura differenziata a secondo che la
prestazione di lavoro sia orizzontale (cioè impegno per tutti i giorni in modo ridotto) o
verticale (cioè impegno per un numero di giorni ridotto). Sono queste le più importanti
indicazioni contenute nel parere Aran CFL 142. Si deve ricordare che la materia è
disciplinata dall’articolo 55, comma 9, del CCNL del comparto delle funzioni locali del
21.5.2018.
Ai dipendenti in part time orizzontale spettano le stesse giornate di ferie previste per i
dipendenti a tempo pieno.
Invece, la durata delle ferie deve essere riproporzionata per i dipendenti in part time
verticale in relazione alle giornate di lavoro che vengono prestate. Lo stesso principio si
applica, deve essere aggiunto, anche a quelli in part time misto.
Lo stesso criterio va applicato per tutte le altre forme di assenze previste dal CCNL, ivi
comprese quelle per malattia.
Il parere dell’Aran chiarisce conclusivamente che anche il trattamento economico deve
essere “commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.