Le ferie non godute dal dipendente che non ne ha fatto richiesta, non possono essere
godute successivamente al periodo in cui ciò è possibile. In questa direzione vanno le
indicazioni contenute nella sentenza del Tar della Valle d’Aosta n. 1/2020. La sentenza ha
un carattere innovativo in quanto generalmente si ritiene che le ferie non godute possano
esserlo anche successivamente.
La prima indicazione è la seguente: “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite
deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale
dell'Unione, al quale non si può derogare.. la ratio dell'esercizio dello stesso è quella di
consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione dei compiti attribuiti godendo così di
un periodo di relax e svago”. Il “datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi concretamente e
con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie
annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo
informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali
ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto
autorizzato”. Non può comunque “imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la
fruizione delle ferie annuali retribuite. Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di
godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria
affinché essi potessero effettivamente di esercitare tale diritto”. Poiché nel caso specifico
“non è possibile giustificarne la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né
tantomeno per obbiettive esigenze personali”, ne consegue che il dipendente non ha diritto
alla fruizione delle ferie non godute. Per il Tar della Val d’Aosta queste indicazioni “non
collidono con il principio costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie, in quanto garantisce,
comunque, un equilibrato rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione e di
quelle di riposo del lavoratore. Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità
di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore
non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente”.