Non vi sono particolari formalità, oltre alla forma scritta, nelle modalità di comunicazione
delle dimissioni durante il periodo di prova, fermo restando che esse diventano efficaci con
la ricezione dell’altro contraente. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nel
parere Aran CFL 140.
Esso ci ricorda che la materia del periodo di prova è disciplinata dall’articolo 20 del CCNL
21.5.2018. In tale disposizione non è contenuto alcuna specifica disposizione sulle
modalità di comunicazione delle dimissioni. Si deve ricordare che le stesse possono
essere presentate, senza alcun preavviso e senza la necessità della corresponsione di
alcuna indennità, una volta che sia decorsa almeno la metà del periodo fissato dallo
stesso CCNL. Tale documento prevede solo il vincolo della comunicazione e non richiede
una modalità telematica di trasmissione. Il parere si conclude chiarendo che “il recesso
(atto unilaterale) produce i suoi effetti dal momento che la controparte ne è venuta a
conoscenza”.