La mancata costituzione del fondo e la mancata adozione degli atti di programmazione fa
venire meno le condizioni per la erogazione degli incentivi legati alle specifiche
progettualità.
E’ questa la conclusione cui perviene la deliberazione della sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 94/2021.
Leggiamo testualmente che “nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano
Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e,
conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata
perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi
che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente,
degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche
progettualità (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento
di obiettivi predeterminati)”.
Si deve pervenire a tale conclusione sulla base della considerazione che per la erogazione
del salario accessorio occorre rispettare le seguenti condizioni: “stanziamento nel bilancio
di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; costituzione, entro
la prima parte dell’esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e
variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché
certificate dall’organo di revisione dell’ente; sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del
contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento
dell’obbligazione dell’ente che, in base al principio della competenza finanziaria
potenziata, è registrata all’atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente,
nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a
scadenza o diviene esigibile”.
Inoltre, “le risorse destinate a specifiche progettualità sono, come tali, risorse variabili
assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo della performance”, quindi
ove non utilizzate vanno in economia al bilancio dell’ente.
Infine, “Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse
decentrate sono correlate impedisce l’erogazione di queste ultime, l’impossibilità di
riportare sull’esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso, come quello
in esame, di mancata approvazione da parte dell’ente dei documenti di programmazione e
di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate”.