Le regioni, i comuni e gli altri enti locali tranne le province possono a partire dall’anno 2019 assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente, oltre alle capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente. La disposizione non prevede alcuna distinzione tra gli enti sulla base del rapporto tra dipendenti e popolazione o su quello tra spesa del personale ed entrate correnti: essa si applica a tutti gli enti. La disposizione opera anche per gli anni successivi, quindi nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021 le capacità assunzionali vanno calcolate con questa percentuale. Si deve inoltre aggiungere che, per i centri per l’impiego, saranno inoltre autorizzate nelle prossime settimane assunzioni a tempo indeterminato per circa 4.000 unità.

I comuni possono disporre assunzioni a tempo indeterminato di vigili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2016. Per cui in sostanza essi possono coprire con assunzioni tramite concorsi anche le cessazioni di vigili intervenute per mobilità volontaria successivamente al 2016 e, a parere di chi scrive, anche i trasferimenti disposti in via definitiva, con cambio del profilo, di vigili ad altre attività. Sempre per i vigili occorre considerare che le cessazioni di queste figure professionali nel corso del 2018 potranno essere utilizzate solamente per l’assunzione di nuove figure dello stesso profilo. E’ evidente che l’uso di queste disposizioni determina come conseguenza la necessità di operare un calcolo differenziato nella capacità assunzionali, escludendo i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili.
Per le province continuano ad essere in vigore le previsioni del comma 844 della legge 205/2017, in base alle quali esse possono dare corso ad assunzioni nel tetto del 100% dei cessati dell’anno precedente “se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III” ed invece ad assunzioni nel tetto del 25% nel caso in cui tale percentuale sia più elevata. Si deve sottolineare che, sempre per le province le assunzioni vanno disposte in via preferenziali per “attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica”. La legge di bilancio 2019 dispone l’aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici.

Oltre alle assunzioni finanziate dalle capacità del 2019, quindi dai risparmi delle cessazioni del 2018, le amministrazioni possono utilizzare anche le capacità assunzionali del triennio precedente, quindi quelle del 2018, del 2017 e del 2016. Come chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 25/2017 le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell’anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell’anno in cui vengono utilizzate. Esse sono le seguenti, come si vede non sono mai le stesse nel corso degli anni:

  • Anno 2018: 25% dei risparmi dei cessati 2017, percentuale che sale al 100% nei comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fino al 24% ed ancora al 75% per i comuni con più di 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017, percentuale quest’ultima che sale al 90% se tali comuni lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate;
  • anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni 2016; 75% della spesa dei cessati nel 2016 se l’ente era in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti era fissata nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente;
  • anno 2016 le capacità assunzionali a tempo indeterminato erano fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2015; percentuale che saliva al 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; ed al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

Ricordiamo che gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale nel tetto dei dipendenti cessati e che, per indicazioni consolidate della Corte dei Conti, possono utilizzare tutte le cessazioni intervenute negli anni successivi al 2017 e non utilizzate per finanziarie nuove assunzioni.

Occorre aggiungere, per completezza, che vi sono orientamenti differenziati tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti sui seguenti due aspetti connessi alla utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente:

  • per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Campania e della Sicilia (68/2017), le capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate possono esserlo solamente se erano state previste nel programma del fabbisogno del personale dell’anno in cui erano maturate;
  • per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Sicilia (176/2017) e della Campania (68/2017) è sufficiente che queste capacità siano inserite nella programmazione annuale e triennale per potere superare il triennio precedente previsto dal legislatore.