Le nuove regole dettate dal decreto del 17 marzo dei ministri per la Pubblica
Amministrazione, l’Economia e le Finanze e l’Interno si applicano anche alle
programmazioni del fabbisogno adottate in precedenza e determinano come effetto che la
mobilità cessa di essere neutra rispetto alle capacità assunzionali. In questa direzione
vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti della Lombardia n. 74/2020.
La prima considerazione è la seguente: “la legge introduce per i comuni una disciplina
delle assunzioni di personale basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa stessa,
ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti”. Non si
possono nutrire dubbi di sorta sul fatti che “le assunzioni programmate dopo il 20 aprile
2020 sono sottoposte alla nuova disciplina”. Relativamente agli effetti del provvedimento
sulla programmazione del fabbisogno già adottata si deve considerare che il piano
triennale del fabbisogno del personale costituisce “uno strumento programmatorio che
precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari,
un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla
procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione
della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di
determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus
regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più
chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in
assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova
normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, indipendentemente dalla
precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura come strumento flessibile
allo jus superveniens in materia di spesa del personale”.
In tema di mobilità volontaria, si deve ricordare che la neutralità della stessa rispetto alle
capacità assunzionali di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 ed all’articolo
14, comma 7, del d.l. n. 95/2012. Viene osservato che sulla base del nuovo criterio “della
sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia,
differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il
personale .. e la media delle entrate correnti” non “appare utilmente richiamabile” la cd
neutralità della mobilità.
Tale giudizio viene formulato con riferimento a tutti gli enti e non solo ai comuni virtuosi,
per come espressamente invece indicato dalla bozza di circolare illustrativa del decreto
del 17 marzo a firma dei ministri per la Pubblica Amministrazione, l’Economia e le Finanze
e l’Interno.