Le disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sulle capacità assunzionali non si
applica alle unioni dei comuni; è questa la conclusione cui perviene la deliberazione della
sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2021.
Ecco i principi di diritto che sono stati affermati: “1. L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto
interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le
facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma
229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il
reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno
precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano
quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n.
8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.
Le disposizioni del d.l. n. 34/2019 non si possono estendere alle unioni, anche alla luce
delle difficoltà applicative che ne derivano. Ed ancora, leggiamo che la disposizione
“introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle
amministrazioni interessate, ma che al contempo assicurano la sostenibilità finanziaria in
discontinuità rispetto ai criteri precedenti, con i quali si stabilivano gli spazi assunzionali
bensì in termini rigorosi, e tuttavia prescindendo da un effettivo riscontro dei dati di
sostenibilità. Riscontro che, adesso, è invece possibile grazie al criterio delle entrate
correnti da considerarsi al netto del FCDE stanziato in bilancio, che rappresenta un indice
dell’effettività di una copertura garantita da entrate con alto indice di esigibilità. Non vi è
dubbio che la descritta novità sostanziale della disciplina introdotta dal d.l. n. 34/2019,
incentrata sulla sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni di personale, ponga
notevoli problemi di coordinamento con la disciplina di cui all’art. 1, commi 557- quater e
562 della legge n. 296/2006, che ha come ratio il contenimento di tale spesa. Problemi che
comportano evidenti difficoltà applicative e che richiederebbero un intervento di
chiarificazione del legislatore”.