Il dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati “Concorsi e dotazioni organiche
nelle PA” ricorda le regole in vigore per la determinazione delle capacità assunzionali.
“Per quanto concerne i comuni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33,
comma 2, del D.L. 34/2019 (come modificato dall’;art. 1, c. 853, della L. 160/2019), è stato
emanato il DM 17 marzo 2020 che, dopo aver fissato al 20 aprile 2020 la data a decorrere
dalla quale si applica la suddetta disciplina ai comuni, individua il valore soglia definito per
fasce demografiche sulla base del quale determinare le facoltà assuzionali.. A decorrere
dal 20 aprile 2020, quindi, i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia possono
incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per
assunzioni di personale a tempo indeterminato – in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
asseverato dall’organo di revisione – sino ad una spesa complessiva rapportata alle
entrate correnti non superiore al valore soglia su indicati per ciascuna fascia demografica.
Il richiamato DM 17 marzo 2020 prevede inoltre, per i suddetti comuni, una disciplina
transitoria in base alla quale, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024,
essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad
ulteriori valori percentuali indicati. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le
entrate correnti risulta superiore ai seguenti valori soglia per fascia demografica, adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel
2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento…
A decorrere dal 2025, i comuni per i quali il rapporto fra la spesa del personale e le entrate
correnti continua ad essere superiore al suddetto valore soglia per fascia demografica,
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore
soglia. Infine, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta
compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla
Tabella 3 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello
corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.